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                  1933/34: n.b.: 10.000 lire della multa del Napoli sono
                  per aver schierato la squadra Primavera in una
                  occasione.




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                  1981/82


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DELLA ROMA
NELLA COPPA DISCIPLINA
2012/13
Questa pagina è volutamente ironica.
I tifosi giallorossi sono... esuberanti. Da sempre.
Qui raccoglieremo le deliberazioni della Lega Calcio,
che non sempre condivide tale vivacità...
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Coppa
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                          Disciplina 1948/49


20122013
In verde: nessuna sanzione
in grigio: partita sottoposta a limitazione di vendita dei biglietti
in rosso: partita con sanzioni
in arancione: partita con esimente

Roma/Catania

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi ed un fumogeno ed acceso inoltre un bengala nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Internazionale/Roma (trasferta vietata)

Nessuna sanzione.

 

Roma/Bologna

Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata sostenitori delle Società Juventus-Lazio-Milan-Palermo-Roma-Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 

Roma/Sampdoria

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un bengala nel recinto di giuoco e acceso nel proprio settore numerosi fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Juventus/Roma (trasferta vietata)

Nessuna sanzione.

 

Roma/Atalanta

Nessuna sanzione.

 

Genoa/Roma (trasferta vietata)

Nessuna sanzione.

 

Roma/Udinese

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori e grida costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; per avere infine, al termine della gara, indirizzato sul terreno di giuoco un raggio laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art 13 n. 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Parma/Roma (trasferta vietata)

Nessuna sanzione.

 

Roma/Palermo

Nessuna sanzione.

 

Lazio/Roma

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore e nel recinto di giuoco, acceso numerosi fumogeni e bengala e fatto esplodere alcuni petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art 13 n. 1 lettere a) e b), per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Roma/Torino

Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata andata sostenitori delle Società Bologna, Genoa, Internazionale, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 

Pescara/Roma (trasferta vietata)

Nessuna sanzione.

 

Siena/Roma (trasferta vietata)

Nessuna sanzione.

 

Roma/Fiorentina

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Chievo/Roma (trasferta vietata)

Nessuna sanzione.

 

Roma/Milan

Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e un bengala; per avere inoltre lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, alcuni petardi e alcune bottiglie senza conseguenze lesive; per avere infine, all'11° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce laser verso l'Arbitro e verso un calciatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Napoli/Roma (trasferta vietata)

Nessuna sanzione.

 

Catania/Roma (trasferta vietata)

Nessuna sanzione.

 

Roma/Internazionale

Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, dal 30° al 46° del primo tempo, indirizzato reiteratamente un fascio di luce laser sull'Arbitro, per avere inoltre, nel corso del primo tempo, rivolto reiteratamente cori ingiuriosi al Direttore di gara; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Bologna/Roma (trasferta vietata)

Nessuna sanzione.

 

Roma/Cagliari

Nessuna sanzione.

 

Sampdoria/Roma (trasferta vietata)

Nessuna sanzione.

 

Roma/Juventus

Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente a due calciatori della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre, nel corso e per qualche minuto oltre il termine della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, innumerevoli petardi e bottiglie di plastica, senza conseguenze lesive; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Atalanta/Roma (trasferta vietata)

Nessuna sanzione.

 

Roma/Genoa

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Udinese/Roma (trasferta vietata)

Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Genoa, Internazionale, Lazio, Roma e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 

Roma/Parma

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Palermo/Roma (trasferta vietata)

Nessuna sanzione.

 

Roma/Lazio

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Torino/Roma

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Roma/Pescara

Nessuna sanzione.

 

Roma/Siena

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Juventus, Napoli, Palermo, Pescara, Roma, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 

Fiorentina/Roma

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, con lievi conseguenze lesive per uno di essi; per avere inoltre, al 34° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Roma/Chievo

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata ritorno sostenitori delle Società Fiorentina, Internazionale, Palermo, Pescara, Roma, Sampdoria, Siena e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 

Milan/Roma

Ammenda di € 50.000,00 con diffida : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato continuativamente a tre calciatori della squadra avversaria cori e grida espressivi di discriminazione razziale, inducendo l'Arbitro, al 2° del secondo tempo, a disporre la sospensione della gara per circa due minuti onde farli desistere da tale biasimevole comportamento; con recidiva specifica; sanzione attenuata ex art. 13, n. 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Roma/Napoli

Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale; rilevato che, verso il 39° del secondo tempo, sostenitori della Soc. Roma, collocati nel settore dello stadio denominato “curva sud”, indirizzavano ad un calciatore di altra Società grida e cori insultanti, espressivi di discriminazione razziale; valutata la pervicace e specifica recidività in tali biasimevoli comportamenti (cfr CU 69 del 29/10/2012, CU 150 del 19/2/2013 e CU 215 del 13/5/2013), nonostante la formale diffida inflitta in occasione della precedente gara di campionato; ricorrendo le circostanze attenuanti di cui all’art.13 n.2, lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; visti gli artt. 11, n. 3 e 18, n.1 lettera e) CGS; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “curva sud” privo di spettatori.

 

************

 

Roma/Atalanta

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni e nel recinto di giuoco due petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Fiorentina/Roma (trasferta vietata)

Nessuna sanzione.

 

Roma/Internazionale

Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali di andata di Tim Cup sostenitori della Società Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 

Internazionale/Roma

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali ritorno sostenitori delle Società Internazionale, Lazio e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 

Roma/Lazio

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 10° del secondo tempo, lanciato verso un calciatore della squadra avversaria, costretto a lasciare il terreno di giuoco in barella, un bicchiere d'acqua e due bottigliette; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e cinque fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5, in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

http://www.legaseriea.it/it/lega-calcio/bacheca/comunicati-e-circolari/giudice-sportivo/serie-a-e-serie-b

CLASSIFICA



N.B.: La classifica che ho redatto tiene conto solo delle multe comminate per episodi riferibili al comportamento del pubblico e non tiene conto del comportamento scorretto delle società stesse o dei suoi tesserati o degli stessi stewards.


20122013
Coppa Italia
N.B.: La classifica che ho redatto tiene conto solo delle multe comminate per episodi riferibili al comportamento del pubblico e non tiene conto del comportamento scorretto delle società stesse o dei suoi tesserati o degli stessi stewards.
Articoli di interesse del
Codice di Giustizia Sportiva
Art. 12
Prevenzione di fatti violenti
1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.
2. Le società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.
3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante
alla violenza.
4. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1.
5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all’art. 1 comma 5.
6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1.
Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all’ammenda si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell’art. 19, comma 1. Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 si applicano le sanzioni previste dall’art. 19, comma 1. Se le società responsabili non appartengono
alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00.
7. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell’art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate.
Art. 13
Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori
1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:
a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.
2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.

Art. 14
Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.
2. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all’ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell’art. 18, comma 1.
3. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.
4. Se la società è recidiva per fatti commessi in violazione dell’art. 12, comma 5, è applicata la sanzione prevista dalla lettera f) dell’art. 18, comma 1.
5. La verificata sussistenza di una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13, comma 1, può costituire elemento valutativo per l’Organo della giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell’attenuazione delle sanzioni.

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