Coppa Disciplina 1933/34: n.b.: 10.000 lire della multa del Napoli sono per aver schierato la squadra Primavera in una occasione.
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DELLA ROMA
NELLA COPPA DISCIPLINA
2008/09
Questa pagina è volutamente ironica.

I tifosi giallorossi sono... esuberanti. Da sempre.
Qui raccoglieremo le deliberazioni della Lega Calcio,
che non sempre condivide tale vivacità...
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Classifica multe 1981/82


20082009
Roma/Napoli 1-1
Nessuna sanzione
Palermo/Roma 3-1
Nessuna sanzione
Roma/Reggina 3-0
Nessuna sanzione
Genoa/Roma 3-1
Settore ospiti chiuso
Roma/Atalanta 2-0
Settore ospiti chiuso
Nessuna sanzione
Siena/Roma 1-0
Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, acceso tre bengala e due fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi.
Roma/Internazionale 0-4
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, acceso tre bengala nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi.
Udinese/Roma 3-1
Nessuna sanzione
Roma/Sampdoria (sospesa per pioggia al 5' e 51")
Nessuna sanzione
Juventus/Roma 2-0
Settore ospiti chiuso
Bologna/Roma 1-1
Settore ospiti chiuso
Roma/Lazio 1-0
Il Giudice Sportivo
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale; considerato che, nel corso della gara, sostenitori della Soc. Roma, nel proprio settore, hanno complessivamente fatto esplodere undici petardi e acceso dieci fumogeni, e sostenitori della Soc. Lazio hanno, a loro volta, fatto esplodere due petardi e acceso cinque fumogeni; considerato che, nell’intervallo, sostenitori di entrambe le Società, forzato il cordone degli stewards, ingaggiavano una violenta colluttazione, sedata dal pronto intervento delle Forze dell’Ordine, senza conseguenze lesive per alcuno; considerato che, al termine della gara, due sostenitori della Soc. Roma entravano sul terreno di giuoco; ritenuto che, nei confronti di entrambe le Società, sono ravvisabili le circostanze di cui all’art. 13, n. 1, lett. b) ed e) CGS, per la concreta e idonea cooperazione fornita alle Forze dell’Ordine per prevenire comportamenti violenti, con efficacia attenuante ex art. 14 n. 5 CGS e che nei confronti della Soc. Lazio è ravvisabile altresì la circostanza di cui all’art. 13, n. 1 lett. a) CGS per aver attuato un idoneo modello di organizzazione e di gestione (trasmesso a questo Ufficio il 13 novembre 2008), con efficacia esimente in ordine ai comportamenti di cui all’art. 12, n, 3 CGS, P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’ammenda di € 25.000,00 e la Soc. Lazio con l’ammenda di € 15.000,00
Lecce/Roma 0-3
Nessuna sanzione
Roma/Fiorentina 1-0
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Chievo Verona/Roma 0-1
Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel proprio settore, fatto
esplodere due petardi e acceso un bengala ed un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Roma/Cagliari 3-2
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso un fumogeno; entità della sanzione
attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Catania/Roma 3-2
Settore ospiti chiuso
Roma/Milan 2-2
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso alcuni fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Roma/Sampdoria (recupero) 2-0
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere cinque petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Torino/Roma 0-1
Nessuna sanzione
Napoli/Roma 0-3
Settore ospiti chiuso
Roma/Palermo 2-1
Nessuna sanzione
Reggina/Roma 2-2
Nessuna sanzione
Roma/Genoa 3-0
Settore ospiti chiuso (e poi aperto)
Nel corso della gara Roma-Genoa sostenitori della Soc. Roma accendevano due fumogeni e
facevano esplodere tre petardi nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
Atalanta/Roma 3-0
Settore ospiti chiuso
Roma/Siena 1-0
nel corso della gara Roma-Siena sostenitori della Soc. Roma facevano esplodere un petardo e accendevano un fumogeno nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
Internazionale/Roma 3-3
nel corso della gara Internazionale-Roma sostenitori della Soc. Roma accendevano quattro
fumogeni e facevano esplodere un petardo nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
*
Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, in due occasioni nel corso del secondo tempo, intonato cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società adottato idoneo modello di organizzazione e concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi.
Roma/Udinese 1-1
Nessuna sanzione
Sampdoria/Roma 2-2
Settore ospiti chiuso
Roma/Juventus 1-4
nel corso della gara Roma-Juventus sostenitori della Soc. Roma facevano esplodere due petardi e accendevano cinque fumogeni nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
Roma/Bologna 2-1
Settore ospiti chiuso
Nessuna sanzione
Lazio/Roma 4-2
nel corso della gara Lazio-Roma sostenitori della Soc. Roma facevano esplodere due petardi e accendevano un fumogeno nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
Roma/Lecce 3-2
Nessuna sanzione
Fiorentina/Roma 4-1
nel corso della gara Fiorentina-Roma sostenitori della Soc. Roma accendevano tre fumogeni e facevano esplodere un petardo nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
Roma/Chievo Verona 0-0
Nessuna sanzione
Cagliari/Roma 2-2
Settore ospiti chiuso
Roma/Catania 4-3
Nessuna sanzione
Milan/Roma 2-3
Nessuna sanzione
Roma/Torino
Nessuna sanzione

CLASSIFICA FINALE

Internazionale 80.000
Roma 57.000
Napoli 53.000 *
Genoa 44.000
Milan 40.500
Reggina 40.000
Lazio 33.500
Cagliari 29.000
Lecce 25.500
Atalanta 24.500
Juventus 22.000 +
Fiorentina 18.000
Torino 15.000
Sampdoria 13.500
Bologna 13.000
Udinese 8.000
Palermo 6.000
Catania 5.000
Chievo 0
Siena 0
* oltre alla chiusura delle due curve fino al 31.10.2008
+ oltre a una partita a porte chiuse
N.B.: La classifica che ho redatto tiene conto solo delle multe comminate per episodi riferibili al comportamento del pubblico e non tiene conto del comportamento scorretto delle società stesse o dei suoi tesserati o degli stessi stewards.
20082009
Coppa Italia
Roma/Bologna 2-0 
Ammenda di € 7.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
intonato reiteratamente cori costituenti espressione di discriminazione etnica nei confronti
dell'allenatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Internazionale/Roma 2-1
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo,
acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
N.B.: La classifica che ho redatto tiene conto solo delle multe comminate per episodi riferibili al comportamento del pubblico e non tiene conto del comportamento scorretto delle società stesse o dei suoi tesserati o degli stessi stewards.
Articoli di interesse del
Codice di Giustizia Sportiva
Art. 12
Prevenzione di fatti violenti
1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.
2. Le società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.
3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante
alla violenza.
4. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1.
5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all’art. 1 comma 5.
6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1.
Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all’ammenda si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell’art. 19, comma 1. Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 si applicano le sanzioni previste dall’art. 19, comma 1. Se le società responsabili non appartengono
alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00.
7. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell’art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate.
Art. 13
Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori
1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:
a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.
2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.

Art. 14
Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.
2. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all’ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell’art. 18, comma 1.
3. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.
4. Se la società è recidiva per fatti commessi in violazione dell’art. 12, comma 5, è applicata la sanzione prevista dalla lettera f) dell’art. 18, comma 1.
5. La verificata sussistenza di una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13, comma 1, può costituire elemento valutativo per l’Organo della giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell’attenuazione delle sanzioni.

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