Coppa Disciplina 1933/34: n.b.: 10.000 lire della multa del Napoli sono per aver schierato la squadra Primavera in una occasione.
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DELLA ROMA
NELLA COPPA DISCIPLINA
2008/09
Questa pagina è volutamente ironica.

I tifosi giallorossi sono... esuberanti. Da sempre.
Qui raccoglieremo le deliberazioni della Lega Calcio,
che non sempre condivide tale vivacità...
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Classifica multe 1981/82


20082009
Roma/Napoli 1-1
Nessuna sanzione
Palermo/Roma 3-1
Nessuna sanzione
Roma/Reggina 3-0
Nessuna sanzione
Genoa/Roma 3-1
Settore ospiti chiuso
Roma/Atalanta 2-0
Settore ospiti chiuso
Nessuna sanzione
Siena/Roma 1-0
Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, acceso tre bengala e due fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi.
Roma/Internazionale 0-4
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, acceso tre bengala nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi.
Udinese/Roma 3-1
Nessuna sanzione
Roma/Sampdoria (sospesa per pioggia al 5' e 51")
Nessuna sanzione
Juventus/Roma 2-0
Settore ospiti chiuso
Bologna/Roma 1-1
Settore ospiti chiuso
Roma/Lazio 1-0
Il Giudice Sportivo
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale; considerato che, nel corso della gara, sostenitori della Soc. Roma, nel proprio settore, hanno complessivamente fatto esplodere undici petardi e acceso dieci fumogeni, e sostenitori della Soc. Lazio hanno, a loro volta, fatto esplodere due petardi e acceso cinque fumogeni; considerato che, nell’intervallo, sostenitori di entrambe le Società, forzato il cordone degli stewards, ingaggiavano una violenta colluttazione, sedata dal pronto intervento delle Forze dell’Ordine, senza conseguenze lesive per alcuno; considerato che, al termine della gara, due sostenitori della Soc. Roma entravano sul terreno di giuoco; ritenuto che, nei confronti di entrambe le Società, sono ravvisabili le circostanze di cui all’art. 13, n. 1, lett. b) ed e) CGS, per la concreta e idonea cooperazione fornita alle Forze dell’Ordine per prevenire comportamenti violenti, con efficacia attenuante ex art. 14 n. 5 CGS e che nei confronti della Soc. Lazio è ravvisabile altresì la circostanza di cui all’art. 13, n. 1 lett. a) CGS per aver attuato un idoneo modello di organizzazione e di gestione (trasmesso a questo Ufficio il 13 novembre 2008), con efficacia esimente in ordine ai comportamenti di cui all’art. 12, n, 3 CGS, P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’ammenda di € 25.000,00 e la Soc. Lazio con l’ammenda di € 15.000,00
Lecce/Roma 0-3
Nessuna sanzione
Roma/Fiorentina 1-0
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Chievo Verona/Roma 0-1
Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel proprio settore, fatto
esplodere due petardi e acceso un bengala ed un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Roma/Cagliari 3-2
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso un fumogeno; entità della sanzione
attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Catania/Roma 3-2
Settore ospiti chiuso
Roma/Milan 2-2
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso alcuni fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Roma/Sampdoria (recupero) 2-0
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere cinque petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Torino/Roma 0-1
Nessuna sanzione
Napoli/Roma 0-3
Settore ospiti chiuso
Roma/Palermo 2-1
Nessuna sanzione
Reggina/Roma 2-2
Nessuna sanzione
Roma/Genoa 3-0
Settore ospiti chiuso (e poi aperto)
Nel corso della gara Roma-Genoa sostenitori della Soc. Roma accendevano due fumogeni e
facevano esplodere tre petardi nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
Atalanta/Roma 3-0
Settore ospiti chiuso
Roma/Siena 1-0
nel corso della gara Roma-Siena sostenitori della Soc. Roma facevano esplodere un petardo e accendevano un fumogeno nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
Internazionale/Roma 3-3
nel corso della gara Internazionale-Roma sostenitori della Soc. Roma accendevano quattro
fumogeni e facevano esplodere un petardo nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
*
Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, in due occasioni nel corso del secondo tempo, intonato cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società adottato idoneo modello di organizzazione e concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi.
Roma/Udinese 1-1
Nessuna sanzione
Sampdoria/Roma 2-2
Settore ospiti chiuso
Roma/Juventus 1-4
nel corso della gara Roma-Juventus sostenitori della Soc. Roma facevano esplodere due petardi e accendevano cinque fumogeni nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
Roma/Bologna 2-1
Settore ospiti chiuso
Nessuna sanzione
Lazio/Roma 4-2
nel corso della gara Lazio-Roma sostenitori della Soc. Roma facevano esplodere due petardi e accendevano un fumogeno nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
Roma/Lecce 3-2
Nessuna sanzione
Fiorentina/Roma 4-1
nel corso della gara Fiorentina-Roma sostenitori della Soc. Roma accendevano tre fumogeni e facevano esplodere un petardo nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
Roma/Chievo Verona 0-0
Nessuna sanzione
Cagliari/Roma 2-2
Settore ospiti chiuso
Roma/Catania 4-3
Nessuna sanzione
Milan/Roma 2-3
Nessuna sanzione
Roma/Torino
Nessuna sanzione

CLASSIFICA FINALE

Internazionale 80.000
Roma 57.000
Napoli 53.000 *
Genoa 44.000
Milan 40.500
Reggina 40.000
Lazio 33.500
Cagliari 29.000
Lecce 25.500
Atalanta 24.500
Juventus 22.000 +
Fiorentina 18.000
Torino 15.000
Sampdoria 13.500
Bologna 13.000
Udinese 8.000
Palermo 6.000
Catania 5.000
Chievo 0
Siena 0
* oltre alla chiusura delle due curve fino al 31.10.2008
+ oltre a una partita a porte chiuse
N.B.: La classifica che ho redatto tiene conto solo delle multe comminate per episodi riferibili al comportamento del pubblico e non tiene conto del comportamento scorretto delle società stesse o dei suoi tesserati o degli stessi stewards.
20082009
Coppa Italia
 
Roma/Bologna 2-0 
Ammenda di € 7.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
intonato reiteratamente cori costituenti espressione di discriminazione etnica nei confront
5. La verificata sussistenza di una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13, comma 1, può costituire elemento valutativo per l’Organo della giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell’attenuazione delle sanzioni.
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