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                  Puntualizzazioni finali
       
       
     E’ arrivato
          il momento storico di fare il punto definitivo della
          situazione “tessera del tifoso”, altrimenti si corre il
          rischio, per alcuni, di fare la fine del soldato Onoda, con
          l’unica differenza che quel militare giapponese non ricevette
          l’ordine di “resa” dal proprio Imperatore, mentre in questa
          lunga vicenda non c’è alcuna resa e, soprattutto, non ci sono
          imperatori se non la logica e la storia.
          
          Andiamo dritti al punto con una breve premessa.
          
          LA PRIMA FASE
          Il primo allarme mediatico sull’art. 9 venne dato dal
          sottoscritto, la sera del 24 gennaio del 2009, con un post
          chiamato “la trappola della tessera del tifoso”: updates_gen09.html.
          Le tifoserie per la prima volta apprendevano che c’era
          qualcosa di strano e scattò l’allarme.
          
          Il primo volantino della famosa riunione di Tor di Quinto del
          5 settembre 2009 incentrava immediatamente la problematica
          della tessera del tifoso sull’art. 9 della Legge Amato,
          spiegandone le ragioni.
          In esso si leggeva, badate bene, “oggi la tessera del
            tifoso, domani i biglietti di ingresso”.
          
         
    
       
       
          
          All’epoca era ancora possibile entrare allo stadio
          sottraendosi al controllo dell’ingiusto art. 9, facendo il
          singolo biglietto.
          Alcune tifoserie decisero comunque di tesserarsi, altre no,
          ognuna con le proprie ragioni.
          
          LA SECONDA FASE
          Dalla stagione 2011/12 la previsione del 5 settembre 2009 “oggi
            la tessera del tifoso, domani i biglietti di ingresso” si
          verificò: con la messa in rete delle rivendite dei tagliandi
          con le singole questure, anche per avere un biglietto era
          necessario sottostare all’applicazione dell’art. 9 che, se
          pure interpretato favorevolmente dall’Osservatorio con la
          determinazione n. 33 del 17 agosto 2009 (cfr. aggiornamenti
          del 24 settembre 2009 updates_set09.html),
          non era ancora stato modificato da un punto di vista
          legislativo.
          Lo scenario, quindi, mutava radicalmente, visto che se la
          lotta era contro l’art. 9, l’alternativa, a quel punto, era
          “stadio sì/stadio no” e non solo “in casa sì/in trasferta no”,
          ma pochi se ne accorgevano.
          Nel frattempo la tessera era stata svuotata dal legame
          obbligatorio con i circuiti bancari e “risistemata” sotto
          l’aspetto della privacy, grazie a due ricorsi del
          Codacons e del sottoscritto.
          
          LA TERZA FASE
          Con l’introduzione, da parte della Roma, della card “Home” e,
          successivamente, della card “Away”, veniva dato un ulteriore
          colpo di piccone al sistema, che vedeva l’Osservatorio
          adeguarsi dopo una forte resistenza (“Hanno vinto gli ultrà”,
          titolava la Gazzetta dello Sport, ricordate?) all’introduzione
          di qualsiasi tipo di card con caratteristiche diverse
          dall’originaria tessera.
          
          Ad avviso del sottoscritto si è trattato di un momento
          cruciale per dare lo scacco al re (non matto, ma pur sempre
          uno scacco): se il sistema “Home” e “Away” fosse fallito, la
          politica talebana dell’Osservatorio avrebbe riguadagnato
          terreno ed è per questo che ritenni la tessera suddetta
          accettabile da un punto di vista strategico.
          
          LA QUARTA FASE
          Con il cambio del governo e l’avvento di nuove forze politiche
          si è tentato di fare ciò che era impossibile in precedenza per
          via della presenza di Maroni quale ministro dell’Interno:
          modificare l’art. 9 in senso costituzionalmente corretto.
          Non potendo, infatti, demolire completamente il sistema
          “tessera del tifoso” né pretendere l’abrogazione dell’art. 9,
          si rendeva necessario aggirare il problema e, semplicemente,
          svuotare l’art. 9 dei suoi contenuti dannosi.
          
          In primo luogo, visto che l’art. 9 diceva che non
          poteva avere biglietti (e tessere) anche chi aveva già
          scontato la diffida, si chiese in primo luogo di modificare
          l’articolo in questione chiedendo che la norma prevedesse il
          divieto di vendita di tagliandi e tessere soltanto a chi
          avesse la diffida in corso.
          L’Osservatorio già interpretava in tal senso il suddetto
          articolo (cfr. determinazione n. 33 del 17 agosto 2009) ma non
          era sufficiente in quanto una interpretazione poteva essere
          modificata in qualsiasi momento (rileggere il volantino del 5
          settembre 2009).
          
          Bene, con l’art. 3, lett. “c” della legge 17 ottobre 2014 n.
          146 (che ha convertito il decreto legge Renzi/Alfano n.
          119/14) questo punto è stato modificato come richiesto.
          http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/10/21/14A08119/sg
          
          “c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «di 
            emettere,  vendere  o distribuire titoli di
            accesso a soggetti che siano stati  destinatari
            di  provvedimenti  di  cui 
            all'articolo  6»  sono  sostituite 
            dalle seguenti:  «di  emettere, 
            vendere  o  distribuire,  con  
            qualsiasi modalità, titoli di accesso a  soggetti 
            che  siano  destinatari  di
            provvedimenti di cui all'articolo 6» 
          
          In secondo luogo, si chiedeva che chi era stato
          condannato per un reato “da stadio” potesse comunque
          acquistare un biglietto se, per lo stesso episodio, aveva già
          scontato il daspo.
          L’Osservatorio, con la determinazione n. 33/2009, interpretava
          l’art. 9 – che invece vietava a vita la vendita dei biglietti
          ai condannati per reati “da stadio” – dicendo che la
          disposizione si applicava solo ai condannati negli ultimi
          cinque anni.
          Anche questa parzialmente benevola interpretazione poteva però
          cambiare in qualsiasi momento, e quindi si chiedeva la
          modifica della norma, nel senso che i condannati “da stadio”
          non potessero avere biglietti sempre che per lo stesso fatto
          non avessero già scontato il daspo.
          
          Bene, sempre l’art. 3, lett. “c” della legge 17 ottobre 2014
          ha stabilito che “dopo  le  parole: 
            «ovvero  a soggetti che siano stati, 
            comunque,  condannati»  sono  inserite 
            le seguenti: «, nel corso degli ultimi cinque anni,»”. 
          Quindi il Legislatore ha eliminato il rischio che il
            condannato per reati “da stadio” non possa avere biglietti a
            vita ed ha stabilito che ciò possa avvenire solo per
          cinque anni dalla condanna di primo grado.
          Non ha però inserito quell’ulteriore elemento che si chiedeva,
          vale a dire l’inciso “purché per lo stesso fatto non abbia già
          scontato il daspo” e ciò nonostante ci si sia provato, tramite
          diversi gruppi parlamentari, fino agli emendamenti finali.
          
          Conclusivamente:
          -    l’art. 9 è stato modificato accogliendo al
          70% quello che si chiedeva il 5 settembre 2009;
          -    Il restante 30% è affidato solo ad
          eventuali ricorsi avanti i vari Tribunali per chiedere che
          venga sancito il principio per cui chi è stato condannato per
          un reato da stadio ma ha scontato il daspo per lo stesso
          episodio possa sempre fare biglietti;
          -    l’art. 9 non è stato abrogato, né verrà
          più modificato per i prossimi decenni;
          -    la tessera del tifoso non verrà eliminata
          e, attualmente – per ciò che riguarda l’art. 9 – è
          sostanzialmente identica a una “away”, una “home” e anche a un
          singolo biglietto, visto che per averlo dovete esibire un
          documento e su quei dati anagrafici vi controllano in
          questura, a prescindere dal fatto che siano su una qualsiasi
          tessera o su un qualsiasi biglietto.
          
          LA QUINTA FASE
          Se si agisce secondo logica e raziocinio è facilmente
          intuibile, a meno che non si decida di non andare più allo
          stadio, come alcuni ben informati hanno in effetti già fatto
          sin dal 2011/12.
          Personalmente, ho già deciso da tempo di rimanere nello
          stadio, visto che quel che voleva Maroni era che io ne stessi
          fuori.
         
    *
       
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          articolo viene postato sul mio sito web e non sul mio profilo
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          alcuna cognizione di causa possano intervenire sulla mia
          bacheca.
          Scrivessero sulla loro.
          
          Roma, 16 novembre 2014