IL
PIANO DI DIFESA:
PARTE
I
L’INIZIO
DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il procedimento amministrativo che porterà all’adozione della diffida inizia con la notifica di una lettera con cui per l’appunto viene comunicato al soggetto interessato che è iniziato il procedimento che si concluderà con l’emissione del divieto di accedere agli stadi.
(NOTA BENE: SE PER CASO VI ARRIVA SUBITO LA DIFFIDA SENZA CHE VI SIA STATO NOTIFICATO QUESTO FOGLIO, FATE IMMEDIATO RICORSO AL TAR CON ISTANZA DI SOSPENSIVA ECCEPENDO CHE NON VI E’ STATO COMUNICATO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 e 8 L. 241/90 L’INIZIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, E CHE CIO' VI PRECLUDE LA POSSIBILITA' DI DIFENDERVI)
OGGETTO: Comunicazione di avvio di procedimento
amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90
"Si informa il Sig.Romolo Capitolino che è
stato intrapreso nei suoi confronti il procedimento amministrativo volto
ad ottenere il divieto di accesso ai luoghi dove si disputano incontri
sportivi ecc. ecc."
(PRESTO INSERISCO UN FAC-SIMILE)
Può anche capitare che vi chiamino dal Commissariato e che la notifica della lettera avvenga in quella sede.
Ricevuta la notifica di questa lettera, è il momento di agire.
1° PASSO:
Immediatamente (e
sottolineo l’immediatamente), non appena viene ricevuta questa lettera,
è opportuno consegnare a mano (facendosi mettere il timbro “depositato”
sulla copia) alla Questura una lettera con cui si chiede, ai sensi
della Legge 241/90:
a) il responsabile del procedimento amministrativo;
b) per quale ragione è stato intrapreso
nei vostri confronti il procedimento (se non c'è scritto);
c) di poter visionare ed estrarre copia degli
atti del procedimento ai sensi dell’art. 8 L. 241/90.
Clicca QUI per avere
un fac-simile della lettera che dovete portare (o spedire per raccomandata
con ricevuta di ritorno alla Questura).
Ritirate i certificati di cui sopra.
Se infatti avete la coscienza a posto, e ancora
non capite la ragione per la quale questa benedetta lettera vi è
stata notificata, allora da ciò che esce fuori dal certificato dei
carichi pendenti già potrete farvi un’idea della consistenza delle
accuse che vi vengono mosse (sempre che il magistrato abbia già
iscritto il vostro nome nel Registro Notizie di Reato, cosa questa che
non sempre avviene).
IPOTESI A) non
risulta nulla:
in questo caso nella denuncia che è stata fatta nei vostri confronti venite accusati di un fatto che non costituisce reato. E’ il classico caso della “persecuzione dell’ultras”: un bel giorno con una qualche scusa vi hanno identificato e, non appena accade qualcosa, in mancanza di colpevoli identificati sul posto, vi mettono in mezzo pescando tra i nomi disponibili. Se il tuo caso rientra in questa ipotesi CLICCA QUI PER VEDERE COSA FARE. |
IPOTESI B) sul
certificato dei carichi pendenti risulta la pendenza di un procedimento
penale per fatti che voi sapete essere attinenti alla violenza negli stadi.
Se il tuo caso rientra in questa ipotesi CLICCA QUI PER VEDERE COSA FARE. |
IPOTESI C) sul
certificato dei carichi pendenti risulta un reato che magari avete commesso
allo stadio ma che non c’entra nulla con la violenza negli stadi (ad esempio,
siete entrati con un abbonamento falso) e avete il sospetto che proprio
per quella ragione vi stanno per diffidare.
Se il tuo caso rientra in questa ipotesi CLICCA QUI PER VEDERE COSA FARE. |
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DOMANDE
FREQUENTI:
Quindi:
a) la Questura
dice al P.M.: valuta se ci sono i presupposti per l’obbligo di firma.
Il P.M. ha 48 ore
di tempo ma può decidere anche prima.
b) se il P.M. ritiene
che ci siano i presupposti (in realtà non controlla quasi mai nulla,
è tutto un gioco di passacarte e passatimbri) allora manda le carte
al G.I.P. il quale nelle 48 ore successive (ma può decidere anche
prima, anzi nel 90% dei casi è così) convalida o non convalida
(il che non accade mai in quanto - salvo pochi P.M. scrupolosi - neanche
apre il fascicolo) l’obbligo della firma.
La cosa più
importante che quindi deve essere verificata è quindi se la convalida
del G.I.P. è intervenuta entro le 96 ore da quando il fascicolo
è pervenuto al P.M.
Se avviene dopo
le 96 ore, l’obbligo della firma cade (ma non la diffida, attenzione!).
Vale a dire che non potete andare allo stadio ma non dovete andare al commissariato
a firmare.
Come fate a controllare?
Semplice, anche la convalida vi verrà notificata, quindi guardate
quando ciò è avvenuto, contando le ore!
Comunque dal momento
in cui vi consegnano la diffida, avete anche voi 48 ore di tempo per presentare
memorie o deduzioni al Giudice per le Indagini Preliminari, ma è
difficilissimo, per ragioni burocratiche, riuscire a farlo, in quanto tutti
i giudici di cui sopra sono quelli di turno e a volte è difficile
anche per gli avvocati trovarli.
Ma se ce la fate,
vi conviene dare subito la vostra versione dei fatti al G.I.P. e se siete
fortunati potrebbe accadere che il G.I.P. non convalidi la diffida (difficilissimo).
Per altre domande, o per sottoporre casi pratici, inviare una e-mail.