IPOTESI C:
Dal certificato dei carichi pendenti risulta che
avete commesso un reato allo stadio ma questo reato non c’entra niente
con la violenza negli stadi (ad esempio, avete rubato un Caffè Borghetti
al bibitaro, o siete entrati con un abbonamento falso) e comunque avete
intuito che stanno cercando di diffidarvi per questo.
In tal caso, questo è il fac-simile
di memoria che dovete mandare immediatamente alla Questura (e che può
servire anche come traccia per l’eventuale ricorso al T.A.R. se vi mandano
comunque la diffida):
QUESTURA
DI ROMA
MEMORIA EX
ART. 10 L. 07.08.1990 n. 241
Il sottoscritto
Romolo Capitolino, nato a Roma il XXI Aprile 753 A.C. ed ivi res.te in
Via Roma Campione 82/83 in relazione al procedimento amministrativo intrapreso
nei suoi confronti volto ad ottenere l’emissione dell’ordinanza del divieto
di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche e della
successiva ordinanza di fotosegnalamento ex art. 4 T.U.L.P.S., già
intervenuto in data ................. (mettere la data della prima lettera
che avete inviato) nel procedimento ai sensi dell’art. 9 L. 241/90, osserva
quanto segue:
*
Il sottoscritto,
da informazioni assunte presso i competenti organi giudiziari, risulta
essere stato denunciato alla Autorità Giudiziaria solo per avere
rubato un caffè Borghetti al venditore di bibite all’interno dello
Stadio Olimpico in data .........
Non
risulta alcun altro tipo di pendenza relativa ad episodi quali quelli previsti
dall’art. 6 L. 13.12.1989 n. 401 e successive modifiche.
Per
tale ragione non può essere comminato nei confronti del sottoscritto
il provvedimento di D.A.S.P.O. giacchè - se si fa riferimento alla
denuncia sopra menzionata - allora si esula dalla fattispecie di cui all’art.
6 della citata legge, che prevede come la c.d. “diffida” possa essere comminata
solo “nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate
per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, ovvero per
aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato,
inneggiato o indotto alla violenza” E NON E’ CERTO QUESTO IL CASO.
Per
tale ragione, qualora il responsabile del procedimento amministrativo dovesse
emettere il provvedimento in esame - oltre a proporre immediato ricorso
al T.A.R. - non si mancherà di segnalare il tutto alla competente
Autorità Giudiziaria, giacchè si verserebbe nell’ipotesi
di cui all’art. 323 c.p., essendo di palmare evidenza, dalla sola lettura
dell’art. 6 L. 13.12.1989 n. 401 e successive modifiche CHE LA FATTISPECIE
NON PUO’ RIENTRARE NEL CASO IN ESAME.
Fatta
salva, naturalmente, la possibilità di richiedere il risarcimento
dei danni a codesto Ufficio così come sancito da recente autorevole
giurisprudenza.
Per
tali ragioni, il sottoscritto Romolo Capitolino
INSISTE
a) ai sensi dell’
art. 10, lett. a) della L. 241/90, di poter visionare immediatamente gli
atti che riguardano il procedimento intrapreso a suo carico ed in particolare
la denuncia che sarebbe stata presentata nei suoi confronti con i crismi
di cui all’art. 6 L. 13.12.1989 n. 401 e successive modifiche;
b) di conoscere
l’oggetto del procedimento, non essendo sufficiente la generica indicazione
da Voi apposta, precludendo ciò il diritto alla difesa tutelato
dall’art. 24 Cost.
c) di conoscere
il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo.
CHIEDE
nel merito, in
via principale, che non venga emesso il provvedimento di divieto di accesso
ai luoghi ove si svolgono le competizioni agonistiche per l’assoluta carenza
dei presupposti di legge;
in via estremamente
subordinata, che - nella denegata ipotesi di emissione del citato provvedimento
- non venga imposto l’obbligo della firma presso il Commissariato di Zona.
Romolo Capitolino
Dopo di ciò dovete attendere: o il procedimento
amministrativo di DASPO viene archiviato o vi arriva comunque la diffida
e in tal caso dovete fare ricorso al T.A.R. con istanza di sospensiva sulla
base dei motivi sopra riportati.
VAI
A:
GO TO:
