TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
RICORSO EX ART. 25 comma 5 L. 241/90

del Sig. Romolo Capitolino, res.te in Roma, Via Roma Campione 82/83 ed ivi elett.te dom.to in Via Francesco Totti 10 presso lo Studio dell’Avv. Romano Vendicatore giusta delega a margine del presente atto
CONTRO
Questura della Provincia di Roma in persona del Questore p.t., corrente in Roma, Via San Vitale 15
Nonchè
Ministero degli Interni, in persona del Ministro p.t., dom.to ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
PER L'ANNULLAMENTO
del provvedimento nr. ..................., datato ................. del Questore della Provincia di Roma, notificato in data ....................... con il quale veniva negata al ricorrente la possibilità di visionare ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento amministrativo intrapreso nei suoi confronti e volto ad ottenere l’emissione dell’ordinanza del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche e della successiva ordinanza di fotosegnalamento ex art. 4 T.U.L.P.S.
* * *
IN FATTO
 In punto di fatto deve premettersi quanto appresso:
- in data .................. veniva notificato al ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo volto ad ottenere l’emissione dell’ordinanza del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche e della successiva ordinanza di fotosegnalamento ex art. 4 T.U.L.P.S. (all.1);
- una volta ricevuta la notifica, con lettera r.r. n. ............. il Sig. Capitolino chiedeva alla Questura di Roma di poter visionare immediatamente gli atti che riguardavano il procedimento, al fine di articolare le opportune difese, (all. 2);
- in data .................. il ricorrente inviava una memoria difensiva con la quale reiterava l’istanza (all. 3) ed eccepiva altresì l’irritualità della comunicazione ex artt. 7 e 8 L. 241/90, giacchè in essa non vi era alcun elemento che consentisse di capire le circostanze di tempo e di luogo in cui il ricorrente era stato denunziato, nè tantomeno per quale reato e che così non gli era possibile in alcun modo difendersi nel merito della questione per tentare di evitare l’adozione nei suoi confronti del provvedimento finale, che riteneva ingiusto e illegittimo.
MOTIVI
- VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA AI SENSI DELL’ART. 24 COST.
 Nella nota impugnata viene riferito che la vigente normativa prevede come “in relazione all’esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, al diritto di accesso sono sottratte le categorie di documenti, presupposto per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’Autorità Nazionale e delle altre Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità; ... compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo”.
- orbene si osserva che, se pure alcune categorie di documenti sono escluse dal diritto di accesso, rientrando nei casi di cui all’art. 24 L. 241/90, è anche vero che il diritto alla difesa, è tutelato dall’art. 24 della Costituzione e viene definito come “INVIOLABILE in ogni stato e grado del procedimento”.
 Una legge non può derogare alla Costituzione.
 Nel caso di specie accade che nella lettera con cui viene comunicato l’avvio del procedimento amministrativo nulla si dice in ordine al fatto per il quale il procedimento è stato avviato, vale a dire perlomeno quegli elementi essenziali che consentono al cittadino di capire per quale ragione sia stato aperto nei suoi confronti un procedimento che potrebbe portare all’adozione del c.d. provvedimento di D.A.S.P.O.
 L’art. 10 della L. 241/90 consente al cittadino di difendersi presentando memorie e depositando documenti, ma, ci si chiede, come può concretamente farlo - difendendosi nel merito - se l’amministrazione, da un lato non gli comunica con la lettera ex artt. 7 e 8 L. 241/90 almeno gli elementi essenziali che gli consentano di fare mente locale e poter predisporre i mezzi difensivi che consentano di evitare l’adozione del provvedimento finale nei suoi confronti e dall’altro gli nega l’accesso a qualsiasi tipo di documento?
 Il Sig. Capitolino - che ancora ad oggi non risulta avere alcun carico pendente - chiede con forza di sapere in quale contesto e per quale ragione sarebbe stato denunciato: se in occasione di una partita di basket, di calcio, di tennis; se ciò è accaduto nel 1996, nel 1997, nel 2000; se il reato che gli viene contestato è la rissa, le minacce o le percosse.
 Insomma, è francamente incredibile che un cittadino nulla possa dire nel procedimento amministrativo per evitare che gli venga comminata una misura che riveste tutto sommato una certa gravità, vale a dire una limitazione alla libertà di circolazione ed anche alla libertà personale (perchè in casi analoghi l’obbligo di firma viene SEMPRE comminato, n.d.r.) per un anno intero.
 L’amministrazione, nel caso di specie, dovrebbe almeno consentire di visionare quei documenti che consentano di capire “il quando, il come e il perchè” ovvero comunicare, sia pur succintamente e senza violazione alcuna del segreto istruttorio, i fatti posti a base della presunta denuncia, tantevvero che l’indicazione degli stessi viene in casi analoghi poi effettuata con il provvedimento finale.
 Per tale ragione, lo si ribadisce, è evidente come nel caso di specie si versi in una evidente situazione di violazione del principio del contraddittorio e dell’art. 3 e 24 della Costituzione che al suo secondo comma recita “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.
*
- INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ART.  8 L. 241/90 IN RIFERIMENTO ALL’ART. 24 COST.
 Ove viceversa si dovesse ritenere legittimo il comportamento dell’Amministrazione, si rileva allora l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt.  3 e 24 della Costituzione del secondo comma dell’art. 8 della L. 241/90 nella parte in cui non prevede che - nei casi di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 24 L. 241/90 - nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo debbano essere indicate le circostanze che hanno dato origine al procedimento, sì da consentire al cittadino di difendersi nel merito del procedimento stesso.
 Se pure infatti l’interesse del privato - in determinate situazioni che coincidono con quelle di cui all’art. 24 L. 241/90 - può avere una portata recessiva rispetto all’interesse pubblico, esso non può essere limitato del tutto, nel senso di escludere completamente la possibilità di difendersi, essendo una simile ipotesi in contrasto con la stessa concezione del c.d. “Stato di diritto” e con le finalità della Carta Costituzionale.
* * *
P.Q.M.
 Si chiede accogliersi, contrariis rejectis, il suesteso ricorso e, per l'effetto, annullarsi il provvedimento del Questore della Provincia di Roma nr. ............................ e per l’effetto ordinarsi alla Questura di Roma l’esibizione dei documenti amministrativi richiesti ovvero di comunicare al ricorrente gli elementi essenziali che gli consentano di difendersi nel merito per il procedimento amministrativo intrapreso.
 Subordinatamente, si chiede di sospendere il presente giudizio e conseguentemente il procedimento amministrativo intrapreso e di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione del secondo comma dell’art. 8 della L. 241/90 nella parte in cui non prevede che - nei casi di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 24 L. 241/90 - nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo debbano essere indicate le circostanze che hanno dato origine al procedimento.
 Spese vinte.
Si depositeranno:
1) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo notificata il ............;
2) lettera r.r. del ...............;
3) memoria del ............ e relativi allegati.

                                                                                                       Avv. Romano Vendicatore
 



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