TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO RICORSO EX
ART. 25 comma 5 L. 241/90
del Sig. Romolo
Capitolino, res.te in Roma, Via Roma Campione 82/83 ed ivi elett.te dom.to
in Via Francesco Totti 10 presso lo Studio dell’Avv. Romano Vendicatore
giusta delega a margine del presente atto
CONTRO
Questura della
Provincia di Roma in persona del Questore p.t., corrente in Roma, Via San
Vitale 15 Nonchè Ministero
degli Interni, in persona del Ministro p.t., dom.to ex lege in Roma, Via
dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
PER L'ANNULLAMENTO
del provvedimento
nr. ..................., datato ................. del Questore della Provincia
di Roma, notificato in data ....................... con il quale veniva
negata al ricorrente la possibilità di visionare ed estrarre copia
degli atti relativi al procedimento amministrativo intrapreso nei suoi
confronti e volto ad ottenere l’emissione dell’ordinanza del divieto di
accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche e della successiva
ordinanza di fotosegnalamento ex art. 4 T.U.L.P.S.
* * * IN FATTO
In punto
di fatto deve premettersi quanto appresso: - in data
.................. veniva notificato al ricorrente l’avvio del procedimento
amministrativo volto ad ottenere l’emissione dell’ordinanza del divieto
di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche e della
successiva ordinanza di fotosegnalamento ex art. 4 T.U.L.P.S. (all.1); - una volta
ricevuta la notifica, con lettera r.r. n. ............. il Sig. Capitolino
chiedeva alla Questura di Roma di poter visionare immediatamente gli atti
che riguardavano il procedimento, al fine di articolare le opportune difese,
(all. 2); - in data
.................. il ricorrente inviava una memoria difensiva con la quale
reiterava l’istanza (all. 3) ed eccepiva altresì l’irritualità
della comunicazione ex artt. 7 e 8 L. 241/90, giacchè in essa non
vi era alcun elemento che consentisse di capire le circostanze di tempo
e di luogo in cui il ricorrente era stato denunziato, nè tantomeno
per quale reato e che così non gli era possibile in alcun modo difendersi
nel merito della questione per tentare di evitare l’adozione nei suoi confronti
del provvedimento finale, che riteneva ingiusto e illegittimo.
MOTIVI
- VIOLAZIONE DEL
DIRITTO ALLA DIFESA AI SENSI DELL’ART. 24 COST. Nella
nota impugnata viene riferito che la vigente normativa prevede come “in
relazione all’esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la prevenzione
e repressione della criminalità, al diritto di accesso sono sottratte
le categorie di documenti, presupposto per l’adozione degli atti o provvedimenti
dell’Autorità Nazionale e delle altre Autorità di Pubblica
Sicurezza, ovvero inerenti all’attività di tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità;
... compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo”. - orbene si
osserva che, se pure alcune categorie di documenti sono escluse dal diritto
di accesso, rientrando nei casi di cui all’art. 24 L. 241/90, è
anche vero che il diritto alla difesa, è tutelato dall’art. 24 della
Costituzione e viene definito come “INVIOLABILE in ogni stato e grado del
procedimento”. Una
legge non può derogare alla Costituzione. Nel
caso di specie accade che nella lettera con cui viene comunicato l’avvio
del procedimento amministrativo nulla si dice in ordine al fatto per il
quale il procedimento è stato avviato, vale a dire perlomeno quegli
elementi essenziali che consentono al cittadino di capire per quale ragione
sia stato aperto nei suoi confronti un procedimento che potrebbe portare
all’adozione del c.d. provvedimento di D.A.S.P.O. L’art.
10 della L. 241/90 consente al cittadino di difendersi presentando memorie
e depositando documenti, ma, ci si chiede, come può concretamente
farlo - difendendosi nel merito - se l’amministrazione, da un lato non
gli comunica con la lettera ex artt. 7 e 8 L. 241/90 almeno gli elementi
essenziali che gli consentano di fare mente locale e poter predisporre
i mezzi difensivi che consentano di evitare l’adozione del provvedimento
finale nei suoi confronti e dall’altro gli nega l’accesso a qualsiasi tipo
di documento? Il Sig.
Capitolino - che ancora ad oggi non risulta avere alcun carico pendente
- chiede con forza di sapere in quale contesto e per quale ragione sarebbe
stato denunciato: se in occasione di una partita di basket, di calcio,
di tennis; se ciò è accaduto nel 1996, nel 1997, nel 2000;
se il reato che gli viene contestato è la rissa, le minacce o le
percosse. Insomma,
è francamente incredibile che un cittadino nulla possa dire nel
procedimento amministrativo per evitare che gli venga comminata una misura
che riveste tutto sommato una certa gravità, vale a dire una limitazione
alla libertà di circolazione ed anche alla libertà personale
(perchè in casi analoghi l’obbligo di firma viene SEMPRE comminato,
n.d.r.) per un anno intero. L’amministrazione,
nel caso di specie, dovrebbe almeno consentire di visionare quei documenti
che consentano di capire “il quando, il come e il perchè” ovvero
comunicare, sia pur succintamente e senza violazione alcuna del segreto
istruttorio, i fatti posti a base della presunta denuncia, tantevvero che
l’indicazione degli stessi viene in casi analoghi poi effettuata con il
provvedimento finale. Per
tale ragione, lo si ribadisce, è evidente come nel caso di specie
si versi in una evidente situazione di violazione del principio del contraddittorio
e dell’art. 3 e 24 della Costituzione che al suo secondo comma recita “La
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.
*
- INCOSTITUZIONALITA’
DELL’ART. 8 L. 241/90 IN RIFERIMENTO ALL’ART. 24 COST. Ove
viceversa si dovesse ritenere legittimo il comportamento dell’Amministrazione,
si rileva allora l’illegittimità costituzionale per violazione degli
artt. 3 e 24 della Costituzione del secondo comma dell’art. 8 della
L. 241/90 nella parte in cui non prevede che - nei casi di cui ai comma
1 e 2 dell’art. 24 L. 241/90 - nella comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo debbano essere indicate le circostanze che hanno dato origine
al procedimento, sì da consentire al cittadino di difendersi nel
merito del procedimento stesso. Se pure
infatti l’interesse del privato - in determinate situazioni che coincidono
con quelle di cui all’art. 24 L. 241/90 - può avere una portata
recessiva rispetto all’interesse pubblico, esso non può essere limitato
del tutto, nel senso di escludere completamente la possibilità di
difendersi, essendo una simile ipotesi in contrasto con la stessa concezione
del c.d. “Stato di diritto” e con le finalità della Carta Costituzionale.
* * * P.Q.M.
Si chiede
accogliersi, contrariis rejectis, il suesteso ricorso e, per l'effetto,
annullarsi il provvedimento del Questore della Provincia di Roma nr. ............................
e per l’effetto ordinarsi alla Questura di Roma l’esibizione dei documenti
amministrativi richiesti ovvero di comunicare al ricorrente gli elementi
essenziali che gli consentano di difendersi nel merito per il procedimento
amministrativo intrapreso. Subordinatamente,
si chiede di sospendere il presente giudizio e conseguentemente il procedimento
amministrativo intrapreso e di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale
per la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione del secondo comma
dell’art. 8 della L. 241/90 nella parte in cui non prevede che - nei casi
di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 24 L. 241/90 - nella comunicazione di avvio
del procedimento amministrativo debbano essere indicate le circostanze
che hanno dato origine al procedimento. Spese
vinte. Si depositeranno: 1) comunicazione
di avvio del procedimento amministrativo notificata il ............; 2) lettera
r.r. del ...............; 3) memoria
del ............ e relativi allegati.