ALLA LARGA  DALLA MALAINFORMAZIONE DELLA STAMPA UFFICIALE!
ECCO LA VERITA' SULLA SENTENZA n. 29078/02 DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULL'USO DEI FUMOGENI



Aiuto alla lettura: si ricorda che chi fa il titolo dell'articolo non è lo stesso articolista, ma il capo redattore:
per questo vengono dati due voti.

Il Messaggero non ha capito nulla, ma proprio nulla. O meglio, la notizia nella seconda parte viene riportata correttamente, la prima parte dell'articolo, frutto non della notizia stessa ma della competenza del giornalista denota l'assoluta mancanza di comprensione della legge.
Voto articolo: 4 
Voto titolo: 3
Media: 3,5


Il Tempo
Come sarebbe meglio fare in questi casi se non si è esperti di legge, il quotidiano romano si limita a riportare asetticamente la notizia. E fa bene, visto che così non sbaglia.
Voto articolo: 8
Voto titolo: 6
Media: 7

Il Giornale
L'articolo, fatte salve le riserve mentali della premessa del giornalista in quanto l'Alta Corte non ha affatto "rivoluzionato il problema" ma ha semplicemente applicato la legge che il Parlamento ha approvato, è abbastanza corretto, nel senso che per lo meno si prende la briga di interpellare un giurista che, ovviamente, dà ragione alla Corte di Cassazione.
Il titolo è chiaramente sbagliato: portare un fumogeno all'interno dello stadio resta una contravvenzione e, se lanciato, un reato. Io avrei titolato "Non si può diffidare il folklore"!
Voto articolo: 6,5
Voto titolo: 4
Media: 5,25


La Repubblica
Repubblica.it aveva lasciato ben sperare e invece... peccato. La Repubblica "cartacea" usa i consueti toni della massaia isterica. Titolista del tutto impazzito, pare che gli abbiano fatto un torto personale. Mi sembra di sentire mia madre quando ritiene di aver subito un torto: "PORTATE I FUMOGENI ALLO STADIO, LA CASSAZIONE DICE CHE SI PUO'"
Ma si può fare un titolo del genere, che oltre che falso, può lasciar supporre che dietro quel titolo vi sia un vero e proprio caso umano, che non è quello del tifoso ma è quello della massaia di cui sopra? L'articolo stava andando abbastanza bene, riportando solo la notizia, poi arriva il sentimento  sdegnato dell'aiutante della massaia isterica e cioè l'articolista: "per analogia, dunque, anche la semplice detenzione di oggetti contundenti o altri oggetti potrebbe non essere punita". Ricordo a costui che anche la sua penna è un "oggetto contundente", ma solo se lanciata. Anzi, nel suo caso, credo sia un oggetto contundente anche se semplicemente utilizzata per la sua funzione.
Voto articolo: 5,5
Voto titolo: 0
Media: 2,25

Il Covvieve della Seva
Mi ha sorpreso, devo dirlo. Mi aspettavo, soprattutto dopo aver letto la firma di Stefano Petrucci (le baby prostitute e gli skinheads inglesi in curva Sud, ricordate?) un articolo pronto per la nuova rubrica "pippe mentali" ed invece... è l'articolo più obiettivo e corretto tra tutti i quotidiani. Petrucci questa volta è stato abbastanza saggio dal non metterci del suo, limitandosi ad "arrangiare" l'articolo sula base della notizia e delle testimonianze di un paio di poliziotti (veramente singolare quanto dice Filippo Saltamartini, segretario del Sindacato di Polizia là dove parla di sentenza ineccepibile: MA SE ERANO LORO STESSI A FARE QUESTE DIFFIDE! E allora se sapevano che era così perché le facevano??? Forse erano in malafede o forse pensavano di potersi sostituire alla legge, come nei peggiori stati autoritari?
Il medesimo segretario sostiene anche che "è chiaro che chi va allo stadio con un candelotto ha intenzione di lanciarlo": lascio il giudizio su tale pensiero a qualsiasi persona di buon senso che sia stata in curva almeno una volta. Comunque sia:
Voto articolo: 9
Voto titolo: 6
Media: 7,5
CLASSIFICA FINALE:
Il Covvieve della Seva: 7,5
Il Tempo: 7
Il Giornale: 5,25
Il Messaggero: 3, 25
La Repubblica: 2,25
Ed ecco cosa scriveva più di un anno fa alla Corte di Cassazione qualcuno che conoscete bene:
"Si ritiene che il G.i.p. non abbia considerato che il comportamento contestato al ****** esula dalla fattispecie prevista dall’art. 6 comma 1 L. 401/89 e modifiche.
 Nel provvedimento questorile viene infatti riferito che il giorno ++++ del 2001  *********** “... è stato denunciato in stato di libertà perché trovato in possesso di un artifizio pirotecnico illuminante, opportunamente celato indosso al fine di introdurlo nello stadio Olimpico nonostante il divieto scritto dell’autorità di P.S., in occasione dell’incontro di calcio tra le squadre ********, tenutosi in Roma il ******”,  Nel verbale di sequestro rilasciato all’interessato viene invece scritto che indosso al ***** è stato rinvenuto un “fumone” e per tale ragione denunciato ai sensi dell’art. 650 c.p.
     Il “fumone”, nel gergo dei tifosi ma anche delle forze dell’ordine che prestano servizio negli stadi, è un piccolo artifizio assolutamente innocuo e posto in libera vendita che sprigiona del fumo colorato, e viene solitamente utilizzato dai tifosi di calcio - da trent’anni a questa parte - per scopi folcloristici e di sostegno alla squadra.
     Il D.L. 336/2001, recentemente convertito nella legge 377/2001, prevede al primo comma dell’art. 6 che i provvedimenti di divieto di accedere negli stadi vengono disposti, tra l’altro, nei confronti di coloro che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.
     Il comma citato prevede che ciò possa essere disposto anche nei confronti di colui che viola il successivo art. 6 bis della stessa legge, che punisce chi lancia oggetti contundenti - compresi gli artifizi pirotecnici - in modo da creare pericolo per le persone.
     Si ritiene quindi che il caso di specie esuli dalla fattispecie normativa giacché se pure può essere stato corretto il sequestro del “fumone”, in quanto l’introduzione di tali articoli non è consentito per ordine dell’autorità di P.S., è pur vero che lo spirito della L. 401/89 è quello di prevenire che si verifichino episodi di violenza negli stadi, purtroppo assai frequenti.
     Per valutare, quindi, la pericolosità dei soggetti a cui deve essere applicato il “DASPO” non si può prescindere dall’analisi del comportamento tenuto dall’agente, il quale nel caso di specie, deteneva il fumone soltanto per poterlo utilizzare all’ingresso delle squadre in campo, al fine di colorare il settore riservato.
     Il *******, incensurato e senza carichi pendenti, non è soggetto pericoloso, neppure in occasione delle competizioni sportive, ed il senso delle nuove disposizioni di legge non è quello di punire indiscriminatamente tutti coloro che magari non si limitano a battere le mani ma portano bandiere e striscioni, ma quello di prevenire che tifosi che si sono resi responsabili di comportamenti aggressivi o violenti frequentino gli stadi.
    Ora, considerato che il reato per il quale il Torre è stato denunciato è quello di cui all’art. 650 c.p., vale a dire l’inosservanza del divieto dell’autorità, e non uno di quelli stabiliti nel primo comma dell’art. 6 L. 401/89 e successive modifiche, si ritiene che la violazione commessa dal Torre esuli dalla fattispecie normativa.
QUESTA E' LA VERITA' E QUESTO HA CONFERMATO
LA CORTE DI CASSAZIONE
Si ricorda ai giornalisti che la Corte di Cassazione è il massimo organo giurisdizionale di legittimità italiano, vale a dire che sono i supremi conoscitori del diritto, secondi solo ai membri della Corte Costituzionale. La Corte di Cassazione si limita ad interpretare le leggi volute dal parlamento, votato dal popolo. Se qualcosa non vi sta bene, non è la Cassazione che ha sbagliato, ma è la legge che evidentemente non risponde alle vostre esigenze.
In tal caso potete dare degli imbecilli ai parlamentari, da voi eletti, e non alla Suprema Corte.
Ricordo per tutti che la nuova legge sulla violenza negli stadi è stta voluta sia dal centro-sinistra che dal centro-destra in quanto il centro sinistra l'ha preparata nella scorsa legislatura ed il centro destra l'ha approvata in quella corrente.


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