IPOTESI A:
Assai spesso accade che gli agenti di P.S. denunzino
le persone per fattispecie che non sono reato (ad esempio, “perchè
ha staccato una bandiera”, oppure “perchè si dirigeva verso il luogo
dove sono avvenuti gli incidenti” ecc. ecc.). In questo caso il Pubblico
Ministero che dovrebbe indagare sulla notizia di reato, è impossibilitato
a farlo, perchè non c’è alcun reato!
Per questa ragione dal certificato dei carichi
pendenti che avrete richiesto non risulterà nulla che possa avere
riferimento a reati compiuti nell’ambito dello stadio.
Se è questo il caso, e perciò
se dal certificato dei carichi pendenti non risulta nulla oppure risultano
300 reati che non c’entrano nulla con lo stadio, allora inviate subito
per raccomandata con ricevuta di ritorno alla Questura una memoria di questo
tipo, allegandoci il certificato dei carichi pendenti e, se siete incensurati,
anche il casellario giudiziale:
QUESTURA DI
ROMA
MEMORIA AI
SENSI DELL’ART. 10 L. 07.08.1990 n. 241
Il sottoscritto
Romolo Capitolino, nato a Roma il XXI APRILE 753 A.C. ed ivi res.te in
Via Roma Campione 82/83 in relazione al procedimento amministrativo intrapreso
nei suoi confronti volto ad ottenere l’emissione dell’ordinanza del divieto
di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche e della
successiva ordinanza di fotosegnalamento ex art. 4 T.U.L.P.S., già
intervenuto in data in data ................ (mettere la data in cui avete
mandato la prima lettera alla Questura) nel procedimento ai sensi dell’art.
9 L. 241/90,
DEPOSITA
a) il certificato
dei carichi pendenti alla data del ............... rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale Unificato di Roma, da cui risulta
che non vi è alcun procedimetno penale pendente a suo carico (ovvero:
da cui non risulta la pendenza di alcun procedimento penale che rientri
nella fattispecie di cui all’art. 6 L. 401/89 e successive modifiche)
b) il casellario
giudiziale del ............. da cui nulla risulta.
OSSERVA
Il certificato
dei carichi pendenti è documento amministrativo che fa fede fino
a querela di falso.
Tale
certificato attesta che alla data odierna il sottoscritto non è
indagato per alcun reato.
L’art.
335 c.p.p. così dispone testualmente: “Il pubblico ministero iscrive
immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni
notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa
nonchè contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della
persona alla quale il reato stesso è attribuito”.
Orbene,
nel caso di specie il sottoscritto ha ricevuto, in data ...............,
la nota comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi
della legge 241/90.
Questa
ha quale ineludibile presupposto il fatto che la persona che la riceve
sia stata denunciata “...per aver preso parte attiva a episodi di violenza
in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime
occasioni abbia incitato, inneggiato o indotto alla violenza”.
Tale
presupposto viene meno, ed il provvedimento viene revocato o modificato,
“ ....qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno
giustificato l’emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento
di archiviazione o sia concessa la riabilitazione” (comma 5 dell’art. 6
L. 401/89).
Questo
vuol dire che la denuncia dalla quale nasce il procedimento amministrativo,
per essere considerata tale, deve avere una sia pur minima fondatezza,
vale a dire una rilevanza sul piano penale che possa consentire al Pubblico
Ministero che riceve la notizia di reato di iscriverla sul relativo registro
così come prescrive l’art. 335 c.p.p. sopra citato.
Va da
sè che qualora la notizia di reato dovesse essere priva del suo
requisito essenziale, e cioè il reato, il pubblico ministero non
può provvedere ad alcuna iscrizione, poichè alcuna qualificazione
giuridica può essere data ad un fatto che non costituisce reato.
In altre
parole, una notizia di reato può anche essere infondata (nel senso
che all’esito delle indagini il procedimento intrapreso nei confronti di
un soggetto viene poi archiviato dal Pubblico Ministero che l’ha iscritta),
ma almeno deve contemplare una violazione della legge penale, e solo in
tal caso riveste il carattere di “denuncia” richiesto dall’art. 6 L. 13.12.1989
n. 401 per poter emettere il provvedimento amministrativo finale.
Ma vi
sono casi, quale è quello in esame, in cui la notizia di reato non
può neppure essere definita tale, perchè in essa vengono
contemplati fatti che non costituiscono alcuna violazione della legge penale:
ciò impedisce al Pubblico Ministero persino di iscrivere la notizia
nell’apposito registro!
Per
tale ragione, dimostrato documentalmente il fatto che nulla risulta alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a carico del sottoscritto,
il responsabile del procedimento amministrativo, allo stato ancora ignoto,
dovrà comunque necessariamente concludere il procedimento amministrativo
con l’adozione di un provvedimento di non luogo a procedere ovvero di archiviazione.
Diversamente
si perverrebbe all’assurdo giuridico - nel quale si riconosce oggi il sottoscritto
- per il quale una persona che non ha commesso reati possa supinamente
subire non solo un seccante divieto di accedere agli stadi, ma anche una
limitazione della libertà personale, tutelata dall’art. 13 della
Costituzione, che - tra l’altro - prevede che solo in casi eccezionali
di necessità ed urgenza l’autorità di pubblica sicurezza
possa adottare provvedimenti provvisori di limitazione della libertà
personale.
Ciò
posto, qualora il responsabile del procedimento - di cui si ricorda l’obbligo
di imparzialità - dovesse comunque adottare il provvedimento c.d.
di D.A.S.P.O., non si mancherà di segnalare la vicenda alla competente
autorità giudiziaria, per la violazione dell’art. 323 c.p.
Per
i motivi sopra esposti, il sottoscritto, Romolo Capitolino
INSISTE
nella richiesta
di poter visionare i documenti amministrativi relativi al procedimento
in esame e
CHIEDE
l’archiviazione
del procedimento amministrativo intrapreso nei suoi confronti per il difetto
assoluto dei presupposti di legge.”
* * *
Dopo che questa memoria è
stata spedita (o depositata), la Questura può:
I) archiviare il procedimento che vi riguarda,
dandovene notizia;
II) rispondervi;
III) emettere comunque il provvedimento di
diffida.
*
Nell’ipotesi sub , non dovete
fare più nulla: la diffida non arriverà.
Nell’ipotesi sub la Questura
potrebbe rispondervi dicendo che non è tenuta a farvi vedere i documenti
che gli avete richiesto perchè la tutela dell’ordine pubblico li
sottrae alla possibilità di visionarli. In questo caso potete (se
volete, sennò attendete gli eventi) fare ricorso al T.A.R. contro
il provvedimento di diniego (lasciate perdere il ricorso al Prefetto, pappa
e ciccia col Questore), scondo lo schema che troverete CLICCANDO
QUI.
In questo modo, se per caso la Questura fa
comunque la diffida avrete un motivo in più da aggiungere al futuro
ricorso al T.A.R.: non hanno atteso il giudizio del T.A.R. sulla vostra
richiesta di vedere i documenti.
Nell’ipotesi sub , potete
impugnare il provvedimento di diffida entro 60 gg. al T.A.R. (lasciate
perdere il ricorso gerarchico al Prefetto nei 30 gg. perchè, come
detto, il Prefetto è sempre amico del Questore).
In questo caso, ecco lo schema
del ricorso che il vostro avvocato (a questo punto serve), dovrà
notificare e poi depositare (dopo aver acquisito il certificato delle iscrizioni
delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.): fateglielo vedere, perchè
questa materia non è molto trattata in ambito giudiziario.
COSTO: le
spese vive ammontano a circa 400.000 lire. Per gli onorari trattate con
il vostro avvocato (per questa ragione è preferibile trovare un
avvocato/ultras: il costo diminuisce sensibilmente!)
IL T.A.R., fisserà
a breve l’udienza di sospensiva (massimo un mese dal deposito del ricorso)
e in quella sede se riterrà valide le vostre ragioni, sospenderà
la diffida.
VAI A:
GO TO:
