IPOTESI A:

Assai spesso accade che gli agenti di P.S. denunzino le persone per fattispecie che non sono reato (ad esempio, “perchè ha staccato una bandiera”, oppure “perchè si dirigeva verso il luogo dove sono avvenuti gli incidenti” ecc. ecc.). In questo caso il Pubblico Ministero che dovrebbe indagare sulla notizia di reato, è impossibilitato a farlo, perchè non c’è alcun reato!
Per questa ragione dal certificato dei carichi pendenti che avrete richiesto non risulterà nulla che possa avere riferimento a reati compiuti nell’ambito dello stadio.
Se è questo il caso, e perciò se dal certificato dei carichi pendenti non risulta nulla oppure risultano 300 reati che non c’entrano nulla con lo stadio, allora inviate subito per raccomandata con ricevuta di ritorno alla Questura una memoria di questo tipo, allegandoci il certificato dei carichi pendenti e, se siete incensurati, anche il casellario giudiziale:

QUESTURA DI ROMA
MEMORIA AI SENSI DELL’ART. 10 L. 07.08.1990 n. 241


 


Il sottoscritto Romolo Capitolino, nato a Roma il XXI APRILE 753 A.C. ed ivi res.te in Via Roma Campione 82/83 in relazione al procedimento amministrativo intrapreso nei suoi confronti volto ad ottenere l’emissione dell’ordinanza del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche e della successiva ordinanza di fotosegnalamento ex art. 4 T.U.L.P.S., già intervenuto in data in data ................ (mettere la data in cui avete mandato la prima lettera alla Questura) nel procedimento ai sensi dell’art. 9 L. 241/90,

DEPOSITA

a) il certificato dei carichi pendenti alla data del ............... rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Unificato di Roma, da cui risulta che non vi è alcun procedimetno penale pendente a suo carico (ovvero: da cui non risulta la pendenza di alcun procedimento penale che rientri nella fattispecie di cui all’art. 6 L. 401/89 e successive modifiche)
b) il casellario giudiziale del ............. da cui nulla risulta.
OSSERVA
 Il certificato dei carichi pendenti è documento amministrativo che fa fede fino a querela di falso.
 Tale certificato attesta che alla data odierna il sottoscritto non è indagato per alcun reato.
 L’art. 335 c.p.p. così dispone testualmente: “Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonchè contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito”.
 Orbene, nel caso di specie il sottoscritto ha ricevuto, in data ..............., la nota comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90.
 Questa ha quale ineludibile presupposto il fatto che la persona che la riceve sia stata denunciata “...per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime occasioni abbia incitato, inneggiato o indotto alla violenza”.
 Tale presupposto viene meno, ed il provvedimento viene revocato o modificato, “ ....qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione” (comma 5 dell’art. 6 L. 401/89).
 Questo vuol dire che la denuncia dalla quale nasce il procedimento amministrativo, per essere considerata tale, deve avere una sia pur minima fondatezza, vale a dire una rilevanza sul piano penale che possa consentire al Pubblico Ministero che riceve la notizia di reato di iscriverla sul relativo registro così come prescrive l’art. 335 c.p.p. sopra citato.
 Va da sè che qualora la notizia di reato dovesse essere priva del suo requisito essenziale, e cioè il reato, il pubblico ministero non può provvedere ad alcuna iscrizione, poichè alcuna qualificazione giuridica può essere data ad un fatto che non costituisce reato.
 In altre parole, una notizia di reato può anche essere infondata (nel senso che all’esito delle indagini il procedimento intrapreso nei confronti di un soggetto viene poi archiviato dal Pubblico Ministero che l’ha iscritta), ma almeno deve contemplare una violazione della legge penale, e solo in tal caso riveste il carattere di “denuncia” richiesto dall’art. 6 L. 13.12.1989 n. 401 per poter emettere il provvedimento amministrativo finale.
 Ma vi sono casi, quale è quello in esame, in cui la notizia di reato non può neppure essere definita tale, perchè in essa vengono contemplati fatti che non costituiscono alcuna violazione della legge penale: ciò impedisce al Pubblico Ministero persino di iscrivere la notizia nell’apposito registro!
 Per tale ragione, dimostrato documentalmente il fatto che nulla risulta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a carico del sottoscritto, il responsabile del procedimento amministrativo, allo stato ancora ignoto, dovrà comunque necessariamente concludere il procedimento amministrativo con l’adozione di un provvedimento di non luogo a procedere ovvero di archiviazione.
 Diversamente si perverrebbe all’assurdo giuridico - nel quale si riconosce oggi il sottoscritto - per il quale una persona che non ha commesso reati possa supinamente subire non solo un seccante divieto di accedere agli stadi, ma anche una limitazione della libertà personale, tutelata dall’art. 13 della Costituzione, che - tra l’altro - prevede che solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza l’autorità di pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti provvisori di limitazione della libertà personale.
 Ciò posto, qualora il responsabile del procedimento - di cui si ricorda l’obbligo di imparzialità - dovesse comunque adottare il provvedimento c.d. di D.A.S.P.O., non si mancherà di segnalare la vicenda alla competente autorità giudiziaria, per la violazione dell’art. 323 c.p.
 Per i motivi sopra esposti, il sottoscritto, Romolo Capitolino
INSISTE
nella richiesta di poter visionare i documenti amministrativi relativi al procedimento in esame e
CHIEDE
l’archiviazione del procedimento amministrativo intrapreso nei suoi confronti per il difetto assoluto dei presupposti di legge.”
* * *
Dopo che questa memoria è stata spedita (o depositata), la Questura può:
I) archiviare il procedimento che vi riguarda, dandovene notizia;
II) rispondervi;
III) emettere comunque il provvedimento di diffida.
*
Nell’ipotesi sub I), non dovete fare più nulla: la diffida non arriverà.
Nell’ipotesi sub II), la Questura potrebbe rispondervi dicendo che non è tenuta a farvi vedere i documenti che gli avete richiesto perchè la tutela dell’ordine pubblico li sottrae alla possibilità di visionarli. In questo caso potete (se volete, sennò attendete gli eventi) fare ricorso al T.A.R. contro il provvedimento di diniego (lasciate perdere il ricorso al Prefetto, pappa e ciccia col Questore), scondo lo schema che troverete CLICCANDO QUI.
In questo modo, se per caso la Questura fa comunque la diffida avrete un motivo in più da aggiungere al futuro ricorso al T.A.R.: non hanno atteso il giudizio del T.A.R. sulla vostra richiesta di vedere i documenti.
Nell’ipotesi sub III), potete impugnare il provvedimento di diffida entro 60 gg. al T.A.R. (lasciate perdere il ricorso gerarchico al Prefetto nei 30 gg. perchè, come detto, il Prefetto è sempre amico del Questore).
In questo caso, ecco lo schema del ricorso che il vostro avvocato (a questo punto serve), dovrà notificare e poi depositare (dopo aver acquisito il certificato delle iscrizioni delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.): fateglielo vedere, perchè questa materia non è molto trattata in ambito giudiziario.
COSTO: le spese vive ammontano a circa 400.000 lire. Per gli onorari trattate con il vostro avvocato (per questa ragione è preferibile trovare un avvocato/ultras: il costo diminuisce sensibilmente!)
IL T.A.R., fisserà a breve l’udienza di sospensiva (massimo un mese dal deposito del ricorso) e in quella sede se riterrà valide le vostre ragioni, sospenderà la diffida.


 

 

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