TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO RICORSO
del Sig. Romolo
Capitolino, res.te in Roma, Via Roma Campione 82/83 ed ivi elett.te dom.to
in Via Francesco Totti 10 presso lo Studio dell’Avv. Romano Vendicatore,
CONTRO
Questura della
Provincia di Roma, in persona del Questore p.t., corrente in Roma, Via
di San Vitale 15
NONCHE’
Ministero degli
Interni, in persona del ministro p.t., elett.te dom.to ex lege in Roma
Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato
PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIVA
del provvedimento
del Questore della Provincia di Roma, notificato in data ...............
con il quale veniva ordinato ex art. 6 della L. 13.12.1989 n. 401 come
modificato dal D.L. 22.12.1994 n. 717 convertito nella L. 24.02.1995 n.
45, di fare divieto al Capitolino per un periodo di anni uno dalla data
di notifica del provvedimento, di accedere a tutte le competizioni calcistiche
che si terranno agli Stadi Olimpico e Flaminio di Roma nonché per
lo stesso periodo di tempo, di accedere anche agli stadi ove la squadra
“Roma” disputerà incontri di calcio nazionali e internazionali,
con estensione del divieto, nelle medesime circostanze di tempo, alle stazioni
ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill e in tutti gli
altri luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro
che partecipano o assistono alle competizioni medesime. Con
il medesimo provvedimento viene anche disposto che il Sig. Capitolino si
presenti presso il Commissariato di P.S. “...............” quarantacinque
minuti dopo l’inizio degli incontri di calcio ovunque disputati dalla squadra
della Roma, nonchè di qualsiasi incontro di calcio che si terrà
presso gli stadi Olimpico e Flaminio di Roma (all. 1).
* * *
E’ necessaria
una breve premessa in punto di fatto per poter apprezzare le censure che
in seguito verranno mosse al provvedimento impugnato. In data
................... veniva notificata al ricorrente una comunicazione di
avvio di procedimento amministrativo volta all’emissione dell’ordinanza
del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche
e della successiva ordinanza di fotosegnalamento ai sensi dell’art. 4 del
T.U.L.P.S. (all. 2). In tale
comunicazione non si rinveniva alcun elemento che potesse consentire al
ricorrente di capire le ragioni dell’avvio del procedimento amministrativo,
vale a dire i fatti che ad esso hanno dato luogo. Poco
dopo veniva notificato al Sig. Capitolino il provvedimento impugnato, con
il quale venivano prescritti i divieti sopra elencati (cfr. all. 1). Veniva
succintamente spiegato, quale motivazione del provvedimento adottato, che
il Sig. Capitolino avrebbe, in occasione dell’incontro di calcio Roma/Nazionale
Cantanti del ............, nel settore Curva Sud dello Stadio Olimpico,
“partecipato attivamente ad episodi di violenza ed in particolar modo opponendosi
ai tifosi della Nazionale Cantanti, buttandone a terra la bandiera”. Fatta
mente locale, il ricorrente - moderato sostenitore della Roma - rammentava
di non essere stato identificato nel corso di quella partita ma solo in
occasione dell’incontro di calcio Roma/Nazionale Attori, in quello che
riteneva essere un normale controllo. Gli
stessi fatti, comunque, erano riassunti con una genericità disarmante
giacché - a tutto voler concedere - non era dato comprendere in
cosa si sarebbe sostanziata l’attività delittuosa del Capitolino. Comunque
sia, una volta ricevuta la notifica del provvedimento, il ricorrente si
premurava di studiare la legge in esame (all. 4) e, constatato che il presupposto
minimo per l’adozione del provvedimento di D.A.S.P.O. era una denuncia,
si recava presso la Procura della Repubblica a chiedere il certificato
dei carichi pendenti, per verificare se realmente egli era stato denunziato
e se un qualche reato gli era stato contestato. Tale
certificato, e la successiva richiesta delle iscrizioni ai sensi dell’art.
335 c.p.p., confermavano che il Sig. Capitolino non aveva alcun procedimento
penale a carico, e ciò lo ha determinato a proporre il presente
ricorso. Così
ricostruita la kafkiana vicenda, si passerà ora all’esposizione
dei
MOTIVI
che sorreggono
le ragioni dell’istante: - VIOLAZIONE
DELL’ART. 6 L. 13.12.1989 n. 401 E SUCCESSIVE MODIFICHE Il presupposto
giuridico per l’adozione del provvedimento del divieto di accesso ai luoghi
dove si svolgono competizioni agonistiche è la denuncia o la condanna
per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa
di manifestazioni sportive. Tale
presupposto viene meno, ed il provvedimento viene revocato o modificato,
“ ....qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno
giustificato l’emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento
di archiviazione o sia concessa la riabilitazione” (art. 5 L. 401/89). Questo
vuol dire che la denuncia dalla quale nasce il procedimento amministrativo,
per essere considerata tale, deve avere una sia pur minima fondatezza,
vale a dire una rilevanza sul piano penale che possa consentire al Pubblico
Ministero che riceve la notizia di reato di iscriverla sul relativo registro
così come prescrive l’art. 335 c.p.p.: “Il pubblico ministero iscrive
immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni
notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa
nonchè contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della
persona alla quale il reato stesso è attribuito”. Va da
sè che qualora la notizia di reato dovesse essere priva dei suoi
requisiti essenziali per l’individuazione di una condotta penalmente rilevante,
il pubblico ministero non può provvedere ad alcuna iscrizione: quale
qualificazione giuridica può essere data ad un fatto che non costituisce
reato? In altre
parole, una notizia di reato può anche essere infondata (nel senso
che all’esito delle indagini il procedimento intrapreso nei confronti di
un soggetto viene poi archiviato dal Pubblico Ministero che l’ha iscritta),
ma almeno deve contemplare una violazione della legge penale, e solo in
tal caso riveste il carattere di “denuncia” richiesto dall’art. 6 L. 13.12.1989
n. 401 e successive modifiche per poter emettere il provvedimento amministrativo
finale. Ma vi
sono casi, quale è quello in esame, in cui la notizia di reato non
può neppure essere definita tale, perchè in essa vengono
contemplati fatti che non costituiscono alcuna violazione della legge penale:
ciò impedisce al Pubblico Ministero persino di iscrivere la notizia
nell’apposito registro! Venendo
al caso concreto, il provvedimento impugnato, nelle sue premesse, parla
genericamente di una “comunicazione di notizia reato” della D.I.G.O.S.
datata ................. e relativa a fatti accaduti in data ................
allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita di calcio Roma/Nazionale
Cantanti. Orbene,
tale “comunicazione notizia reato” non può essere considerata una
denuncia, posto che la stessa non è stata iscritta nel Registro
delle Notizie di Reato, cosa che - come detto - deve avvenire immediatamente,
e come in effetti avviene al massimo entro due o tre giorni dalla ricezione. Ciò
si evince dal certificato dei carichi pendenti e da quello delle iscrizioni
ai sensi dell’art. 335 c.p.p. che si allegano, dai quale non risulta alcun
procedimento penale in corso a carico di Romolo Capitolino (all. 4 e 5). Questo
vuol dire che il Pubblico Ministero che ha ricevuto l’informativa dalla
D.I.G.O.S. ha ritenuto che il Sig. Romolo Capitolino non ha commesso alcun
reato. Come
già detto, la legge in esame prevede al quinto comma dell’art. 6
che il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche
e il connesso obbligo di presentarsi al Commissariato di zona in occasione
delle stesse venga revocato o modificato “....qualora siano venute meno
o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione, ovvero
qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa
la riabilitazione”. Ma all’archiviazione
di un procedimento penale si può giungere, ovviamente, solo se il
procedimento è pendente. Nel
caso di specie, addirittura, non è mai venuto ad essere il procedimento
penale: il pubblico ministero, ricevuta l’informativa della D.I.G.O.S.,
non ha potuto iscriverla sul registro perchè alcun reato era stato
commesso! Se,
quindi, con l’archiviazione il provvedimento c.d. di D.A.S.P.O. deve essere
revocato, a maggior ragione tale provvedimento non può essere emesso
- e se emesso, come nel caso di specie, deve essere revocato - in assenza
di un procedimento penale ritualmente incardinato.
*
Diversamente
argomentando potrebbe giungersi alla paradossale situazione per la quale
una informativa della P.G. con la quale si comunica alla Procura della
Repubblica che Tizio ha buttato per terra un mozzicone di sigaretta possa
venire considerata dall’amministrazione quale denuncia e presupposto di
cui all’art. 6 L. 401/89 e successive modifiche E che
quindi una persona possa essere sottoposta a limitazioni della libertà
di circolazione e della libertà personale per un periodo che arriva
sino ad un anno senza che si possa giungere ad un’archiviazione del procedimento
per il semplice fatto che un procedimento non viene mai incardinato! Va detto,
perchè non può essere sottaciuto, che la Questura di Roma
sta adottando già da qualche tempo questi metodi singolari e di
assai discutibile legalità: la D.I.G.O.S. invia delle informative
alla Procura della Repubblica con cui comunica che sono accaduti determinati
fatti. Se pure
tali fatti non costituiscono reato, da un punto di vista amministrativo
le informative vengono considerate, del tutto illegittimamente, come vere
e proprie denunce e come tali vengono poste a base del procedimento c.d.
di diffida. Il magistrato
che riceve la denuncia non è in grado, ovviamente, di ravvisare
alcun reato, sicchè la persona indicata nella informativa, da un
lato non può chiedere l’archiviazione del procedimento penale poichè
il Pubblico Ministero non iscrive il suo nome nel Registro Generale delle
Notizie di Reato, dall’altro subisce il provvedimento amministrativo nel
frattempo formatosi senza che lo stesso possa difendersi per le ragioni
già espresse! In tal
senso si eccepisce l’illegittimità costituzionale del primo comma
dell’art. 6 della L. 13.12.1989 n. 401 come modificato dal D.L. 22.12.1994
n. 717 convertito nella L. 24.02.1995 n. 45 per violazione degli artt.
3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che per l’applicazione
del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche,
l’Amministrazione debba attendere che la persona denunciata sia iscritta
nel registro degli indagati della Procura della Repubblica presso il Tribunale
del luogo ove è stato commesso il reato, ai sensi dell’art. 335
c.p.p..
* * *
- ECCESSO DI POTERE
PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA Alcuna
istruttoria è stata svolta nel caso di specie. Il responsabile
del procedimento amministrativo non ha affatto esercitato i poteri che
gli competono e non ha compiuto alcun tipo di accertamento nel merito della
vicenda. Se lo
avesse fatto, si sarebbe reso conto che l’informativa di reato in base
alla quale è stato emesso il provvedimento non aveva i requisiti
minimi per potere essere considerata come una denuncia.
*
- VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 7 e 8 L. 241/90 - VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COST. Nella
lettera con cui viene comunicato l’avvio del procedimento amministrativo
deve essere anche indicato l’oggetto del procedimento stesso. Nell’oggetto
debbono essere ricompresi quegli elementi essenziali che consentono al
cittadino di capire per quale ragione sia stato aperto nei suoi confronti
un procedimento che potrebbe portare all’adozione del c.d. provvedimento
di D.A.S.P.O. Nel
caso di specie, nella lettera ex artt. 7 e 8 L. 241/90 inviata dalla Questura
di Roma, è stata genericamente apposta alla voce “oggetto” del procedimento
la sola dicitura: “comunicazione di avvio di procedimento amministrativo
ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90”. Tuttavia
non si comprende la ragione per la quale è stato avviato il procedimento
amministrativo. L’art.
10 della L. 241/90 consente al cittadino di difendersi presentando memorie
e depositando documenti, ma come può concretamente farlo se l’amministrazione
non gli comunica con la lettera ex artt. 7 e 8 L. 241/90 almeno gli elementi
essenziali che gli consentano di fare mente locale e poter predisporre
i mezzi difensivi che consentano di evitare l’adozione del provvedimento
finale nei suoi confronti? In buona
sostanza l’amministrazione avrebbe dovuto - e dovrebbe in casi analoghi
- comunicare, sia pur succintamente e senza violazione alcuna del segreto
istruttorio, i fatti posti a base della denuncia, tantevvero che l’indicazione
degli stessi viene poi effettuata con il provvedimento impugnato. Nel
caso di specie, per converso, il ricorrente è venuto a conoscenza
delle contestazioni solo a provvedimento adottato quando ormai era troppo
tardi per difendersi nel merito! Per
tale ragione è evidente come nel caso di specie sia stato completamente
precluso al ricorrente il diritto alla difesa, garantitogli dall’art. 24
della Costituzione che testualmente recita: “La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Diversamente
argomentando, sarebbe evidente e si rileva l’illegittimità costituzionale
per violazione dell’art. 24 della Costituzione del secondo comma dell’art.
8 della L. 241/90 nella parte in cui non prevede che nella comunicazione
di avvio del procedimento amministrativo debbano essere indicati, anche
succintamente, i fatti che hanno dato origine al procedimento. In buona
sostanza al ricorrente è stato precluso in ogni sede di poter esporre
le proprie ragioni: egli non ha potuto e non può farlo in sede penale
poichè non vi è alcun procedimento pendente a suo carico;
non lo ha potuto fare neppure in sede amministrativa giacchè nessuno
gli ha riferito quali erano i fatti che al procedimento avevano dato origine. Oltretutto
l’amministrazione non ha neppure provveduto all’indicazione del responsabile
del procedimento, così come prescrive la legge.
*
Conclusivamente,
si intende richiamare l’attenzione del giudicante sui danni che il provvedimento
de quo sta cagionando all’istante, che vanno ben al di là del semplice
divieto di andare a vedere la partita, come comunemente si crede. Anzi,
tale divieto rappresenta in realtà il danno minore. Il Sig.
Capitolino è obbligato a recarsi al Commissariato di Zona ogni qualvolta
la Roma, la Lazio e persino la Lodigiani giocano allo Stadio Olimpico o
allo Stadio Flaminio ed anche ogni qual volta la Roma gioca in trasferta,
ovunque essa sia. Le squadre
di cui sopra giocano il Sabato o la Domenica in Campionato e, durante la
settimana, competono per le varie coppe (Coppa Italia, Coppa UEFA, Champions
League ecc. ecc.): ogni volta il ricorrente si deve recare al Commissariato. Non
è più come il tempo in cui si giuocava solo la Domenica:
ora le partite ci sono sempre, tutta la settimana. Addirittura
accade spesso che la Roma giuochi alle 15.00 e la Lazio giuochi alle 20.30:
in tal caso deve andare al Commissariato due volte. E’ costretto
ad essere sempre aggiornato, pur essendo un tifoso moderato, su tutte le
partite che si svolgono a Roma, in Italia e nel mondo, e a conoscere, chissà
come, anche i tragitti che percorrono i tifosi delle suddette squadre e
gli autogrill che frequentano! Insomma,
la misura in esame si concretizza in una limitazione della libertà
personale a cui neppure una persona accusata di tentato triplice omicidio
è sottoposta! E tutto
ciò senza che vi sia un procedimento penale pendente a carico dell’incensurato
Sig. Capitolino.
* * *
Per i motivi
suesposti, salvo altri, si chiede l'annullamento, previa sospensiva del
provvedimento impugnato e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o
conseguente e si interpone
ISTANZA
INCIDENTALE PER LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
DEL GRAVATO PROVVEDIMENTO
Alla luce
delle considerazioni e delle argomentazioni svolte può ritenersi
la ricorrenza di un apprezzabile fumus boni juris ai fini dell'accoglimento
dell'istanza di sospensione, così come non può revocarsi
in dubbio la sussistenza, nel caso in esame, del pregiudizio imminente,
irreparabile e non reintegrabile, che consiste nella limitazione della
libertà di circolazione e della libertà personale del ricorrente,
atteso anche il fatto che la professione dal medesimo svolta e la continua
ricorrenza di manifestazioni calcistiche non consentirebbe al medesimo
l’agevole svolgimento della stessa. P.Q.M. Si chiede
accogliersi, contrariis rejectis, previa sospensiva, il suesteso ricorso
e, per l'effetto, annullarsi il provvedimento del Questore della Provincia
di Roma, emesso ai sensi dell’art. 6 della L. 13.12.1989 n. 401 come modificato
dal D.L. 22.12.1994 n. 717 convertito nella L. 24.02.1995 n. 45 e notificato
in data .................. ed ogni altro atto connesso e/o conseguente. S.J. Si depositeranno: 1) provvedimento
impugnato; 2) comunicazione
di avvio del procedimento amministrativo; 3) legge 13.12.1989
n. 401 e successive modifiche; 4) certificato
dei carichi pendenti; 5) certificato
di iscrizioni notizie di reato.