TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
RICORSO

del Sig. Romolo Capitolino, res.te in Roma, Via Roma Campione 82/83 ed ivi elett.te dom.to in Via Francesco Totti 10 presso lo Studio dell’Avv. Romano Vendicatore,
CONTRO
Questura della Provincia di Roma, in persona del Questore p.t., corrente in Roma, Via di San Vitale 15
NONCHE’
Ministero degli Interni, in persona del ministro p.t., elett.te dom.to ex lege in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA
del provvedimento del Questore della Provincia di Roma, notificato in data ............... con il quale veniva ordinato ex art. 6 della L. 13.12.1989 n. 401 come modificato dal D.L. 22.12.1994 n. 717 convertito nella L. 24.02.1995 n. 45, di fare divieto al Capitolino per un periodo di anni uno dalla data di notifica del provvedimento, di accedere a tutte le competizioni calcistiche che si terranno agli Stadi Olimpico e Flaminio di Roma nonché per lo stesso periodo di tempo, di accedere anche agli stadi ove la squadra “Roma” disputerà incontri di calcio nazionali e internazionali, con estensione del divieto, nelle medesime circostanze di tempo, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill e in tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.
 Con il medesimo provvedimento viene anche disposto che il Sig. Capitolino si presenti presso il Commissariato di P.S. “...............” quarantacinque minuti dopo l’inizio degli incontri di calcio ovunque disputati dalla squadra della Roma, nonchè di qualsiasi incontro di calcio che si terrà presso gli stadi Olimpico e Flaminio di Roma (all. 1).
* * *
 E’ necessaria una breve premessa in punto di fatto per poter apprezzare le censure che in seguito verranno mosse al provvedimento impugnato.
 In data ................... veniva notificata al ricorrente una comunicazione di avvio di procedimento amministrativo volta all’emissione dell’ordinanza del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche e della successiva ordinanza di fotosegnalamento ai sensi dell’art. 4 del T.U.L.P.S. (all. 2).
 In tale comunicazione non si rinveniva alcun elemento che potesse consentire al ricorrente di capire le ragioni dell’avvio del procedimento amministrativo, vale a dire i fatti che ad esso hanno dato luogo.
 Poco dopo veniva notificato al Sig. Capitolino il provvedimento impugnato, con il quale venivano prescritti i divieti sopra elencati (cfr. all. 1).
 Veniva succintamente spiegato, quale motivazione del provvedimento adottato, che il Sig. Capitolino avrebbe, in occasione dell’incontro di calcio Roma/Nazionale Cantanti del ............, nel settore Curva Sud dello Stadio Olimpico, “partecipato attivamente ad episodi di violenza ed in particolar modo opponendosi ai tifosi della Nazionale Cantanti, buttandone a terra la bandiera”.
 Fatta mente locale, il ricorrente - moderato sostenitore della Roma - rammentava di non essere stato identificato nel corso di quella partita ma solo in occasione dell’incontro di calcio Roma/Nazionale Attori, in quello che riteneva essere un normale controllo.
 Gli stessi fatti, comunque, erano riassunti con una genericità disarmante giacché - a tutto voler concedere - non era dato comprendere in cosa si sarebbe sostanziata l’attività delittuosa del Capitolino.
 Comunque sia, una volta ricevuta la notifica del provvedimento, il ricorrente si premurava di studiare la legge in esame (all. 4) e, constatato che il presupposto minimo per l’adozione del provvedimento di D.A.S.P.O. era una denuncia, si recava presso la Procura della Repubblica a chiedere il certificato dei carichi pendenti, per verificare se realmente egli era stato denunziato e se un qualche reato gli era stato contestato.
 Tale certificato, e la successiva richiesta delle iscrizioni ai sensi dell’art. 335 c.p.p., confermavano che il Sig. Capitolino non aveva alcun procedimento penale a carico, e ciò lo ha determinato a proporre il presente ricorso.
 Così ricostruita la kafkiana vicenda, si passerà ora all’esposizione dei
MOTIVI
che sorreggono le ragioni dell’istante:
- VIOLAZIONE DELL’ART. 6 L. 13.12.1989 n. 401 E SUCCESSIVE MODIFICHE
 Il presupposto giuridico per l’adozione del provvedimento del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche è la denuncia o la condanna per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
 Tale presupposto viene meno, ed il provvedimento viene revocato o modificato, “ ....qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione” (art. 5 L. 401/89).
 Questo vuol dire che la denuncia dalla quale nasce il procedimento amministrativo, per essere considerata tale, deve avere una sia pur minima fondatezza, vale a dire una rilevanza sul piano penale che possa consentire al Pubblico Ministero che riceve la notizia di reato di iscriverla sul relativo registro così come prescrive l’art. 335 c.p.p.: “Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonchè contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito”.
 Va da sè che qualora la notizia di reato dovesse essere priva dei suoi requisiti essenziali per l’individuazione di una condotta penalmente rilevante, il pubblico ministero non può provvedere ad alcuna iscrizione: quale qualificazione giuridica può essere data ad un fatto che non costituisce reato?
 In altre parole, una notizia di reato può anche essere infondata (nel senso che all’esito delle indagini il procedimento intrapreso nei confronti di un soggetto viene poi archiviato dal Pubblico Ministero che l’ha iscritta), ma almeno deve contemplare una violazione della legge penale, e solo in tal caso riveste il carattere di “denuncia” richiesto dall’art. 6 L. 13.12.1989 n. 401 e successive modifiche per poter emettere il provvedimento amministrativo finale.
 Ma vi sono casi, quale è quello in esame, in cui la notizia di reato non può neppure essere definita tale, perchè in essa vengono contemplati fatti che non costituiscono alcuna violazione della legge penale: ciò impedisce al Pubblico Ministero persino di iscrivere la notizia nell’apposito registro!
 Venendo al caso concreto, il provvedimento impugnato, nelle sue premesse, parla genericamente di una “comunicazione di notizia reato” della D.I.G.O.S. datata ................. e relativa a fatti accaduti in data ................ allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita di calcio Roma/Nazionale Cantanti.
 Orbene, tale “comunicazione notizia reato” non può essere considerata una denuncia, posto che la stessa non è stata iscritta nel Registro delle Notizie di Reato, cosa che - come detto - deve avvenire immediatamente, e come in effetti avviene al massimo entro due o tre giorni dalla ricezione.
 Ciò si evince dal certificato dei carichi pendenti e da quello delle iscrizioni ai sensi dell’art. 335 c.p.p. che si allegano, dai quale non risulta alcun procedimento penale in corso a carico di Romolo Capitolino (all. 4 e 5).
 Questo vuol dire che il Pubblico Ministero che ha ricevuto l’informativa dalla D.I.G.O.S. ha ritenuto che il Sig. Romolo Capitolino non ha commesso alcun reato.
 Come già detto, la legge in esame prevede al quinto comma dell’art. 6 che il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche e il connesso obbligo di presentarsi al Commissariato di zona in occasione delle stesse venga revocato o modificato “....qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione”.
 Ma all’archiviazione di un procedimento penale si può giungere, ovviamente, solo se il procedimento è pendente.
 Nel caso di specie, addirittura, non è mai venuto ad essere il procedimento penale: il pubblico ministero, ricevuta l’informativa della D.I.G.O.S., non ha potuto iscriverla sul registro perchè alcun reato era stato commesso!
 Se, quindi, con l’archiviazione il provvedimento c.d. di D.A.S.P.O. deve essere revocato, a maggior ragione tale provvedimento non può essere emesso - e se emesso, come nel caso di specie, deve essere revocato - in assenza di un procedimento penale ritualmente incardinato.
*
 Diversamente argomentando potrebbe giungersi alla paradossale situazione per la quale una informativa della P.G. con la quale si comunica alla Procura della Repubblica che Tizio ha buttato per terra un mozzicone di sigaretta possa venire considerata dall’amministrazione quale denuncia e presupposto di cui all’art. 6 L. 401/89 e successive modifiche
 E che quindi una persona possa essere sottoposta a limitazioni della libertà di circolazione e della libertà personale per un periodo che arriva sino ad un anno senza che si possa giungere ad un’archiviazione del procedimento per il semplice fatto che un procedimento non viene mai incardinato!
 Va detto, perchè non può essere sottaciuto, che la Questura di Roma sta adottando già da qualche tempo questi metodi singolari e di assai discutibile legalità: la D.I.G.O.S. invia delle informative alla Procura della Repubblica con cui comunica che sono accaduti determinati fatti.
 Se pure tali fatti non costituiscono reato, da un punto di vista amministrativo le informative vengono considerate, del tutto illegittimamente, come vere e proprie denunce e come tali vengono poste a base del procedimento c.d. di diffida.
 Il magistrato che riceve la denuncia non è in grado, ovviamente, di ravvisare alcun reato, sicchè la persona indicata nella informativa, da un lato non può chiedere l’archiviazione del procedimento penale poichè il Pubblico Ministero non iscrive il suo nome nel Registro Generale delle Notizie di Reato, dall’altro subisce il provvedimento amministrativo nel frattempo formatosi senza che lo stesso possa difendersi per le ragioni già espresse!
 In tal senso si eccepisce l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 6 della L. 13.12.1989 n. 401 come modificato dal D.L. 22.12.1994 n. 717 convertito nella L. 24.02.1995 n. 45 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che per l’applicazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, l’Amministrazione debba attendere che la persona denunciata sia iscritta nel registro degli indagati della Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo ove è stato commesso il reato, ai sensi dell’art. 335 c.p.p..
* * *
- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA
 Alcuna istruttoria è stata svolta nel caso di specie.
 Il responsabile del procedimento amministrativo non ha affatto esercitato i poteri che gli competono e non ha compiuto alcun tipo di accertamento nel merito della vicenda.
 Se lo avesse fatto, si sarebbe reso conto che l’informativa di reato in base alla quale è stato emesso il provvedimento non aveva i requisiti minimi per potere essere considerata come una denuncia.
*
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 e 8 L. 241/90 - VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COST.
 Nella lettera con cui viene comunicato l’avvio del procedimento amministrativo deve essere anche indicato l’oggetto del procedimento stesso.
 Nell’oggetto debbono essere ricompresi quegli elementi essenziali che consentono al cittadino di capire per quale ragione sia stato aperto nei suoi confronti un procedimento che potrebbe portare all’adozione del c.d. provvedimento di D.A.S.P.O.
 Nel caso di specie, nella lettera ex artt. 7 e 8 L. 241/90 inviata dalla Questura di Roma, è stata genericamente apposta alla voce “oggetto” del procedimento la sola dicitura: “comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90”.
 Tuttavia non si comprende la ragione per la quale è stato avviato il procedimento amministrativo.
 L’art. 10 della L. 241/90 consente al cittadino di difendersi presentando memorie e depositando documenti, ma come può concretamente farlo se l’amministrazione non gli comunica con la lettera ex artt. 7 e 8 L. 241/90 almeno gli elementi essenziali che gli consentano di fare mente locale e poter predisporre i mezzi difensivi che consentano di evitare l’adozione del provvedimento finale nei suoi confronti?
 In buona sostanza l’amministrazione avrebbe dovuto - e dovrebbe in casi analoghi - comunicare, sia pur succintamente e senza violazione alcuna del segreto istruttorio, i fatti posti a base della denuncia, tantevvero che l’indicazione degli stessi viene poi effettuata con il provvedimento impugnato.
 Nel caso di specie, per converso, il ricorrente è venuto a conoscenza delle contestazioni solo a provvedimento adottato quando ormai era troppo tardi per difendersi nel merito!
 Per tale ragione è evidente come nel caso di specie sia stato completamente precluso al ricorrente il diritto alla difesa, garantitogli dall’art. 24 della Costituzione che testualmente recita: “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.
 Diversamente argomentando, sarebbe evidente e si rileva l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 24 della Costituzione del secondo comma dell’art. 8 della L. 241/90 nella parte in cui non prevede che nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo debbano essere indicati, anche succintamente, i fatti che hanno dato origine al procedimento.
 In buona sostanza al ricorrente è stato precluso in ogni sede di poter esporre le proprie ragioni: egli non ha potuto e non può farlo in sede penale poichè non vi è alcun procedimento pendente a suo carico; non lo ha potuto fare neppure in sede amministrativa giacchè nessuno gli ha riferito quali erano i fatti che al procedimento avevano dato origine.
 Oltretutto l’amministrazione non ha neppure provveduto all’indicazione del responsabile del procedimento, così come prescrive la legge.
*
 Conclusivamente, si intende richiamare l’attenzione del giudicante sui danni che il provvedimento de quo sta cagionando all’istante, che vanno ben al di là del semplice divieto di andare a vedere la partita, come comunemente si crede.
 Anzi, tale divieto rappresenta in realtà il danno minore.
 Il Sig. Capitolino è obbligato a recarsi al Commissariato di Zona ogni qualvolta la Roma, la Lazio e persino la Lodigiani giocano allo Stadio Olimpico o allo Stadio Flaminio ed anche ogni qual volta la Roma gioca in trasferta, ovunque essa sia.
 Le squadre di cui sopra giocano il Sabato o la Domenica in Campionato e, durante la settimana, competono per le varie coppe (Coppa Italia, Coppa UEFA, Champions League ecc. ecc.): ogni volta il ricorrente si deve recare al Commissariato.
 Non è più come il tempo in cui si giuocava solo la Domenica: ora le partite ci sono sempre, tutta la settimana.
 Addirittura accade spesso che la Roma giuochi alle 15.00 e la Lazio giuochi alle 20.30: in tal caso deve andare al Commissariato due volte.
 E’ costretto ad essere sempre aggiornato, pur essendo un tifoso moderato, su tutte le partite che si svolgono a Roma, in Italia e nel mondo, e a conoscere, chissà come, anche i tragitti che percorrono i tifosi delle suddette squadre e gli autogrill che frequentano!
 Insomma, la misura in esame si concretizza in una limitazione della libertà personale a cui neppure una persona accusata di tentato triplice omicidio è sottoposta!
 E tutto ciò senza che vi sia un procedimento penale pendente a carico dell’incensurato Sig. Capitolino.
* * *
 Per i motivi suesposti, salvo altri, si chiede l'annullamento, previa sospensiva del provvedimento impugnato e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e si interpone
ISTANZA INCIDENTALE PER LA SOSPENSIONE
DELL'ESECUZIONE DEL GRAVATO PROVVEDIMENTO
 Alla luce delle considerazioni e delle argomentazioni svolte può ritenersi la ricorrenza di un apprezzabile fumus boni juris ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione, così come non può revocarsi in dubbio la sussistenza, nel caso in esame, del pregiudizio imminente, irreparabile e non reintegrabile, che consiste nella limitazione della libertà di circolazione e della libertà personale del ricorrente, atteso anche il fatto che la professione dal medesimo svolta e la continua ricorrenza di manifestazioni calcistiche non consentirebbe al medesimo l’agevole svolgimento della stessa.
P.Q.M.
 Si chiede accogliersi, contrariis rejectis, previa sospensiva, il suesteso ricorso e, per l'effetto, annullarsi il provvedimento del Questore della Provincia di Roma, emesso ai sensi dell’art. 6 della L. 13.12.1989 n. 401 come modificato dal D.L. 22.12.1994 n. 717 convertito nella L. 24.02.1995 n. 45 e notificato in data .................. ed ogni altro atto connesso e/o conseguente.
 S.J.
Si depositeranno:
1) provvedimento impugnato;
2) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;
3) legge 13.12.1989 n. 401 e successive modifiche;
4) certificato dei carichi pendenti;
5) certificato di iscrizioni notizie di reato.

                                                                                           Avv. Romano Vendicatore
 



VAI A:             GO TO:

Pagina iniziale
Index
Premessa
Premise
La Storia dell'A.S. Roma
A.S. Roma History
La stagione in corso
The championship
I gruppi ultras
dell'A.S. Roma
A.S. Roma Ultras groups
Le fotografie
Pictures
La cronaca ne parla
Chronicle talks about them
Amici e nemici
Friends & Enemies
Le parole (e la musica)
dei canti
Words & music of the songs
Le partite memorabili
Matches to remember
Racconti ed interviste storiche
Historical tales & interviews
La storia
della Curva Sud
Curva Sud history
Il Derby
Gli scudetti 
del 1942 e del 1983
The Championship's victories in 1942 and 1983
Il manifesto degli ultras
The Ultras' manifesto
Le bandiere della Roma
Most representative 
A.S. Roma players
CHAT
Ultime novità del sito
Updates
Libro degli ospiti
Guestbook
Collegamenti utili
Links
Scrivetemi
E mail me